Dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di default prevista a livello europeo come requisito di vigilanza prudenziale per gli enti creditizi e le imprese di investimento.
Attraverso la definizione di default, gli intermediari coinvolti costruiscono la classificazione dei singoli clienti ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori, ritenendoli deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (o, in alcuni casi, 180 giorni) nel pagamento di un’obbligazione rilevante. Dal 1° gennaio 2021, un debito si considera rilevante quando supera entrambe le soglie di seguito descritte:
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- euro 100,00 per le esposizioni al dettaglio ed euro 500,00 per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
- 1% dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).
b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione (condizione già in vigore al 31 dicembre 2020).
Per l’avveramento della condizione sub a., è necessario che lo sconfinamento superi la soglia di rilevanza, cioè che superi contemporaneamente sia la soglia assoluta, sia quella relativa e che lo sconfinamento si protragga per oltre 90 (180) giorni consecutivi.
Non è più possibile compensare automaticamente gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate, ma è richiesto che il debitore provveda autonomamente a utilizzare il margine disponibile per onorare il pagamento scaduto.
L’argomento in oggetto, di grande rilevanza per quanto concerne la rilevazione della crisi d’impresa, va letto anche in relazione all’impatto nella Centrale dei rischi (CR) della Banca d’Italia, banca dati che fornisce uno spaccato dei debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario.
Grazie alle informazioni contenute nella CR, i clienti che hanno una buona immagine nel sistema creditizio possono ottenere un finanziamento più facilmente e a condizioni migliori. La CR non contiene solo le informazioni negative relative alle difficoltà finanziarie dei clienti, ma riguarda soprattutto le informazioni positive sulla regolarità nei pagamenti e l’estinzione dei debiti.
Per quanto riguarda le segnalazioni in CR, la nuova definizione di default (art. 178 reg. n. 575/2013) non modifica nella sostanza i criteri ad esse sottostanti.
La CR raccoglie informazioni sui finanziamenti e sulle garanzie pari o superiori a euro 30.000,00. La soglia scende a euro 250,00 quando il cliente viene classificato “a sofferenza”: ciò avviene se l’intermediario valuta che il cliente abbia gravi difficoltà, non temporanee, a pagare il proprio debito, dopo aver condotto una verifica della sua situazione finanziaria complessiva. Questa valutazione non deve basarsi esclusivamente su singoli eventi.
A seguito dell’adozione della nuova definizione di default, gli intermediari che fanno parte di un gruppo bancario o finanziario devono considerare tutte le informazioni – positive e negative – a disposizione del gruppo stesso. Si parla di “sofferenza di gruppo” proprio perché la classificazione è applicata uniformemente in tutto il perimetro del gruppo bancario o finanziario (novità).
Le modifiche alla definizione di default relative alle soglie sopra descritte non hanno, invece, alcun impatto sulla classificazione a sofferenza. Gli intermediari, infatti, dovranno continuare a segnalare un cliente “in sofferenza” sulla base dei criteri specifici a tale scopo (valutando la situazione complessiva di perdurante difficoltà).
Per le altre categorie di crediti diversi dalle sofferenze, nella CR si distingue tra:
- finanziamenti con rimborso regolare;
- finanziamenti con scaduti/sconfinamenti non persistenti (inferiori a 90 giorni);
- inadempimenti persistenti, cioè crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa, distinguendo fra:
- da oltre 90 giorni e fino a 180 giorni e
- da oltre 180 giorni.
La classificazione tra gli inadempimenti persistenti segue il criterio della durata dello scaduto o dello sconfinamento, rispetto alla scadenza dei rimborsi prevista dal contratto di finanziamento e non tiene conto dell’ammontare dello scaduto.
Ma quali sono le conseguenze pratiche della nuova definizione di default?
La classificazione di default sulla base dei nuovi criteri può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione può comportare l’adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.
La nuova definizione di default non introduce un divieto di consentire sconfinamenti: le banche possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto o, in caso di affidamento, oltre il limite di fido.
Nella stesura del presente contenuto sono stati utilizzati i contributi già presenti sul sito della sola fonte ufficiale Banca d’Italia.
Mariangela Moretto – Centro Studi CGN