Con il provvedimento n. 13104 del 15 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva del modello e delle istruzioni 730/2021. Viene confermata la scadenza per la presentazione del modello 730/2021 al 30 settembre, mentre il precompilato sarà disponibile a partire dal 30 aprile 2021. Vediamo assieme quali sono le principali novità di quest’anno.
Le principali novità riportate nel modello 730/2021 sono le seguenti.
Nuova casella “Codice Stato estero”
Accanto alla casella “Casi particolari” del quadro C, è stata inserita una nuova casella “Codice stato estero”, che deve essere popolata con il codice dello stato estero dove si era residenti prima del trasferimento in Italia se è stata compilata la casella “Casi particolari”.
Riduzione della pressione fiscale
Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020:
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- È riconosciuto un credito di 600 euro, denominato “trattamento integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000 euro.
- È riconosciuta un’ulteriore detrazione ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati di importo superiore a 28.000 euro, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. L’importo dell’ulteriore detrazione è di 600 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 28.001; in caso di superamento del predetto limite, l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino a diventare pari a 480 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 35.001. Per i possessori di reddito complessivo superiore a 35.001, l’importo dell’ulteriore detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro.
- Per l’anno d’imposta 2020, il bonus Irpef (riconosciuto fino al 30 giugno 2020) e il trattamento integrativo spettano anche se l’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati sia di importo inferiore alla detrazione spettante per tali redditi in conseguenza della fruizione delle misure a sostegno del lavoro (quali l’integrazione salariale, i congedi parentali e la cassa integrazione in deroga).
Detrazione fiscale per pagamenti tracciabili
Dal 1° gennaio la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri spetta a condizione che il pagamento avvenga con mezzi tracciabili. Per quanto attiene le spese sanitarie, vige l’eccezione per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e quelle per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN, che continuano ad essere considerate detraibili seppur pagate in contanti. Il contribuente deve dimostrare l’avvenuto pagamento con “mezzo tracciabile” e lo può dimostrare anche mediante “l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme”.
Detrazione spese quadro E sezione I
Dall’anno di imposta 2020, la detrazione d’imposta per alcune delle spese indicate nel quadro E sezione I varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento di tale limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.
Spese veterinarie
Per le spese veterinarie il limite è aumentato a 500 euro.
Bonus facciate
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda del 90% ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Detrazione per ristrutturazione “Superbonus”
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito “decreto Rilancio”), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, spettante nella misura del 110% delle spese stesse, a fronte di specifici interventi, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio.
Campione d’Italia
Dal 1° gennaio 2020 è prevista la riduzione del 50% dell’imposta netta determinata ai sensi dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 198c6, n. 917.
Credito d’imposta riacquisto prima casa
Sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
Credito d’imposta “Bonus vacanze”
Se il credito d’imposta è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al 20% dell’importo sostenuto.
Scelta due per mille
Introdotto un nuovo campo con la possibilità di destinare il 2 per mille dell’Irpef alle Associazioni Culturali.
Denisa Mema – Centro Studi CGN