Lo scorso 23 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le bozze di alcuni modelli dichiarativi validi per l’anno 2021. Quella che andremo ad analizzare oggi è la Certificazione Unica 2021 riferita ai redditi corrisposti dai datori di lavoro nell’anno 2020: vediamo quali sono alcune delle novità che possiamo desumere dalla bozza, soffermandoci in particolare su quelle riguardanti la gestione delle paghe dei lavoratori dipendenti ed assimilati.
Trattamento integrativo (art. 1 D.L. 3/2020) e Bonus IRPEF (art. 1 D.L. 66/2014)
Nelle prime pagine del nuovo modello CU 2021 si può trovare già una prima novità: nei punti 13 e 14 viene richiesto di indicare i giorni per cui spettano le detrazioni da lavoro dipendente, ripartiti tra quelli cadenti nel primo e nel secondo semestre 2020. La somma dei valori contenuti nelle due caselle dovrà essere uguale al dato complessivo, che resta esposto al punto 6. La scelta di introdurre questi due campi è motivata dall’emergente necessità di distinguere tra le erogazioni del bonus IRPEF D.L. 66/2014 (effettuate tra il 01/01/2020 ed il 30/06/2020) e del Trattamento Integrativo del Reddito che, a partire dal 01/07/2020, ha sostanzialmente sostituito il precedente Bonus.
I punti che descrivono specificamente il Trattamento Integrativo si trovano invece raggruppati tra il numero 400 ed il 410, dove si può indicare la casistica del trattamento recuperato anche eventualmente tramite rateazione (nel caso in cui l’importo da recuperare superi il valore di 60 euro, lo stesso viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio). Per quanto riguarda invece la sezione dedicata al credito da Bonus IRPEF, i punti da 391 a 399 contengono le medesime informazioni già presenti nello scorso modello di Certificazione.
Ulteriore detrazione (art. 2 D.L. 3/2020)
Per coloro che non possano beneficiare del credito derivante dal trattamento integrativo, in quanto hanno totalizzato nel corso del 2020 un reddito complessivo compreso tra 28.000 euro e 40.000 euro, spetta un’ulteriore detrazione rapportata al periodo di lavoro. Tale importo viene indicato nel punto 368 del modello CU 2021.
Clausola di salvaguardia (art. 128, D.L. 34/2020)
Il c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto, nel caso in cui il credito derivante dal Bonus IRPEF o dal Trattamento Integrativo del Reddito non risultasse spettante per incapienza derivante dall’intervento di ammortizzatori sociali con causale “Covid-19”, la sussistenza di una c.d. “clausola di salvaguardia”, che permette comunque, in via del tutto eccezionale, l’attribuzione di tali importi. Nei punti da 478 a 480 sarà possibile indicare:
- Se il sostituto d’imposta ha erogato somme qualificabili come sostegno al reddito
- Il valore del reddito effettivamente erogato
- Il reddito “contrattuale”, ovverosia quello che sarebbe stato erogato in assenza dell’intervento degli ammortizzatori sociali con causale “Covid-19”.
Dalle prime anticipazioni dell’Agenzia delle Entrate, sembrerebbe che il sostituto d’imposta che effettua le operazioni di conguaglio dovrebbe compilare i precedenti punti tenendo conto anche dei dati relativi ad eventuali precedenti rapporti di lavoro del percipiente, attività che potrebbe risultare difficoltosa a causa della mancanza di dati. Auspichiamo ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia in merito a tale passaggio.
“Premio Covid” lavoratori presenti in sede nel mese di marzo (art. 63, D.L. 18/2020)
Come rammenterete, all’interno del c.d. “Decreto Cura Italia” è stata prevista la corresponsione di un premio pari ad euro 100, limitatamente al mese di marzo 2020 e che non concorre alla formazione del reddito. Ne sono risultati beneficiari i titolari di reddito da lavoro dipendente in possesso, nel 2019, di un reddito complessivo da lavoro dipendente di importo fino a 40.000 euro. La somma prevista è stata rapportata al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese di marzo. Nel punto 476 del modello CU 2021 è possibile indicare la somma corrisposta dal sostituto d’imposta.
Erogazioni in natura (art. 112, D.L. 104/2020)
All’interno del c.d. “Decreto Agosto” è stato previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2020, il raddoppio della soglia tale per cui il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, che è passata da euro 258,23 ad euro 516,46. Le somme eventualmente erogate sono indicate sempre nel punto 474, che resta invariato.
Si rammenta, infine, che il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della CU sintetica ed ordinaria e quello della consegna ai percipienti del relativo modello vengono individuati entrambi nella data del 16 marzo 2021.
La bozza del modello può essere consultata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Davide Buzzoni – Centro Studi CGN