La Legge di Bilancio 2021 prevede che i datori di lavoro privati che non richiedono trattamenti di integrazione salariale di cui alla citata Legge (12 settimane) possono usufruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo di 8 settimane.
Il beneficio, previsto dall’articolo 1, commi da 306 a 308 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è fruibile entro il 31 marzo 2021 e nel limite delle ore di integrazione salariale già godute nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.
Restano in ogni caso dovuti l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e i premi e contributi Inail.
Sono invece esclusi dal beneficio i datori di lavoro privati appartenenti al settore agricolo.
Le disposizioni della Legge di Bilancio richiamano espressamente l’esonero contributivo di cui all’articolo 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
In particolare, l’articolo 3 del D.L. n. 104/2020 ha previsto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a favore di datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non hanno richiesto i trattamenti di integrazione salariale introdotti dal medesimo Decreto (9+9 settimane) e che avevano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di ammortizzatori sociali ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia), ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero era riconosciuto per un periodo massimo di 4 mesi fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile.
Il predetto beneficio poteva essere riconosciuto anche a favore di datori di lavoro che avevano richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi D.L. n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
In materia, è possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Inps con propria Circolare del 18 settembre 2020, n. 105.
Inoltre, in merito all’individuazione dei potenziali beneficiari dell’agevolazione, è necessario fare riferimento alle singole matricole Inps attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale. Pertanto, l’importo dell’esonero potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale ai sensi del D.L. 18/2020.
La suddetta Circolare ha inoltre chiarito che l’importo massimo dell’esonero riconoscibile ad un datore di lavoro era pari alla contribuzione a carico del datore stesso non versata in relazione al doppio delle ore di integrazione salariale goduta nei mesi di maggio e giugno 2020 (fruite sia mediante conguaglio sia mediante pagamento diretto).
Tuttavia, la Legge n. 178/2020 ha limitato l’importo del beneficio alle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 (e quindi non al doppio delle ore). Pertanto, l’importo massimo dell’esonero contributivo riconoscibile al datore di lavoro sarà pari alla contribuzione a suo carico non versata in relazione alle ore di ammortizzatore sociale fruito nei mesi di maggio e giugno 2020.
L’Inps ha inoltre chiarito che l’esonero contributivo è subordinato:
- alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- all’assenza di violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- al rispetto dei CCNL, nonché dei contratti collettivi regionali, territoriali ovvero aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- al rispetto dei divieti di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo ex articolo 14 D.L. n. 104/2020.
Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Agosto, il beneficio risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Tuttavia, considerando che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento dei contributi, fermi restando i limiti sopra ricordati, la cumulabilità con altri regimi agevolati potrà trovare applicazione solamente nelle ipotesi in cui sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della contribuzione dovuta.
La Legge di Bilancio prevede, inoltre, la possibilità per i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori) di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente di presentare domanda per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui alla medesima Legge (12 settimane).
Relativamente alle modalità di accesso all’esonero e per quanto non specificato dalle disposizioni di cui alla Legge n. 178/2020, si attendono istruzioni da parte degli Istituti competenti.
Infine, il beneficio previsto è concesso ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e l’efficacia delle disposizioni di cui si tratta è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (articolo 108, paragrafo 3 del TFUE).
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato