L’Interpello dell’Agenzia delle Entrate n.66 del 1 febbraio 2021 chiarisce in che modo debba essere restituito il “Bonus Vacanze” indebitamente fruito da un contribuente a causa dell’errata compilazione del modello ISEE.
Introdotta dall’articolo 176 del “Decreto Rilancio”, Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020, la Tax credit vacanze (cosiddetto “Bonus vacanze”) è un credito riconosciuto in favore dei nuclei familiari con valore ISEE (ordinario o corrente in corso di validità) non superiore a 40.000 euro.
Il bonus poteva essere richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e può essere utilizzato fino al 30 giugno 2021 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed &breakfast. L’ importo del credito varia sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare
- un componente = 150 euro;
- due componenti = 300 euro;
- tre o più componenti = 500 euro
e viene riconosciuto:
- per l’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
- per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
La condizione essenziale per poter richiedere e beneficiare del “Bonus Vacanze”, quindi, era la presenza di un modello ISEE in corso di validità con valore non superiore a 40.000 euro. In caso di presentazione di un ISEE errato, però, con conseguente riconoscimento del bonus al soggetto che in realtà non ne aveva diritto, è prevista la possibilità di sanare la situazione e restituire l’importo indebitamente scontato?
L’interpello 66 dell’Agenzia delle Entrate presenta proprio il caso di un contribuente che dichiara di avere indebitamente usufruito del tax credit vacanze a causa dell’errata compilazione dell’ISEE. In merito alla modalità da attuare per la restituzione del bonus, l’Agenzia risponde che è possibile farlo direttamente in sede di dichiarazione dei redditi: “qualora l’80 per cento del tax credit vacanze sia stato indebitamente fruito, lo stesso può essere restituito, senza sanzioni ed interessi, in sede di presentazione della dichiarazione (730 o REDDITI PF), mediante la compilazione degli appositi campi del modello prescelto”.
Nel modello 730/2021, ad esempio, la restituzione può essere fatta compilando il rigo E83, inserendo il codice 4: “importo del credito d’imposta vacanze non spettante, totalmente o parzialmente, e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno”. In questo modo, nel prospetto di liquidazione dell’imposta, l’importo non spettante (totalmente o parzialmente) andrà ad incrementare il debito IRPEF oppure a ridurre il credito IRPEF. Si precisa, inoltre, che sempre all’interno del modello 730/2021 il dichiarante non dovrà compilare il rigo E83 indicando il codice 3 e riportando la quota del bonus spettante pari al 20% della spesa sostenuta nei limiti del credito d’imposta vacanze riconosciuto al proprio nucleo familiare, non avendo diritto all’ulteriore detrazione del 20%, dal momento che non avendo diritto allo sconto pari all’80%, non avrà neppure diritto alla detrazione del restante 20%.
Infine, l’Agenzia ha anche precisato che, in caso di restituzione del bonus da parte del beneficiario, il fornitore dei servizi al quale lo sconto è rimborsato sotto forma di credito d’imposta (o il cessionario dello stesso) non perde comunque il diritto ad utilizzarlo in compensazione.
Sara Leon – Centro Studi CGN