Con l’ordinanza n. 1759 del 27 gennaio 2021 la Corte di Cassazione fa luce sull’annosa questione dell’iscrizione alla gestione commercianti per i soci-amministratori di SRL. La questione è nota da tempo e riguarda l’inquadramento contributivo INPS cui sono soggetti i soci di SRL che svolgono anche l’attività di amministratore.
In particolare, nessun dubbio ricorre circa l’obbligatorietà dell’iscrizione alla gestione separata INPS (art. 2 c. 26 L. n. 335-1995) per i soci di SRL che percepiscono compensi per lo svolgimento delle funzioni di amministratore, ma il vero problema sorge relativamente al ruolo che rivestono all’interno della società, in qualità di soci.
Orbene, come ricorda la Corte nella sua Ordinanza, la questione è stata oggetto di diverse disposizioni succedutesi nel tempo.
Nel 2010 le Sezioni Unite (sentenza n. 3240 del 13.2.2010) avevano ritenuto che l’esercizio contemporaneo dell’attività di amministratore e dell’attività operativa svolta nell’impresa desse luogo all’iscrizione alla gestione INPS individuata in base all’attività prevalentemente esercitata.
A seguito però delle novità delle disposizioni introdotte dall’art. 12 c. 11 del D.L. n.78-2010 conv. in L. n. 122-2010, le Sezioni Unite sono intervenute nuovamente (Sentenza n. 17076 del 8.8.2011), riconoscendo alla novella legislativa (che agiva sull’art. 1 c. 208 L. n. 662-1996) effetto di interpretazione autentica e quindi retroattiva.
È stato quindi enunciato il principio che, in caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti-artigiani-coltivatori diretti contemporanea a quella di amministratore, non si ricorrerà al parametro dell’attività prevalente per determinare la gestione previdenziale INPS di appartenenza. Pertanto, l’intervento legislativo operato sull’art.1 c. 208 L. n. 662-1996 si interpreta nel senso che sono le attività esercitate in forma d’impresa dai commercianti-artigiani-coltivatori diretti quelle nelle quali opererà il criterio d’iscrizione sulla base dell’attività prevalente.
Pertanto, come ribadito anche da successive pronunce della stessa Corte, in caso di esercizio di attività nelle forme d’impresa già citate e contemporaneo svolgimento retribuito della funzione di amministratore, varrà il principio della doppia iscrizione (gestione commercianti-artigiani-coltivatori diretti e gestione separata L. 335-1995 citata).
Quindi il socio di una SRL che svolge contemporaneamente, in seno alla società, funzioni di amministratore e attività materiali-esecutive contribuirà alla gestione separata INPS sulla base dei compensi percepiti come amministratore e alla gestione commercianti sulla base del reddito fiscale d’impresa attribuitogli in ragione della quota di partecipazione societaria posseduta.
Le Sezioni Unite nella recente Ordinanza n.1759-2021 precisano chiaramente che l’amministrazione e l’operatività sono attività distinte e autonome tra loro, per cui parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
Considerato il caso in specie, le Sezioni Unite proseguono specificando che lo svolgimento dell’attività di supervisione – referente per i clienti e i fornitori – e l’assunzione di un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell’amministratore.
L’Ordinanza di cui si tratta precisa anche che la semplice partecipazione al capitale della SRL NON può essere significativa dell’esercizio di diretta attività commerciale nell’azienda.
A questo punto le distinzioni delle situazioni appaiono abbastanza nette, per cui sul punto le controversie con l’INPS dovrebbero sensibilmente diminuire.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo