La Legge di Bilancio per il 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 (ovvero 30 giugno 2023 in caso di termine “lungo”) il credito d’imposta per beni strumentali, potenziandone la misura dell’agevolazione e incrementando i limiti di spesa per il biennio 2021-2022. I soggetti destinatari devono adempiere correttamente agli obblighi previsti per dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili che sintetizziamo di seguito.
L’articolo 1, comma 1062, L. 178/2020 prevede una serie di oneri documentali da porre in essere, pena la revoca del beneficio:
- per investimenti in beni ordinari e in beni 4.0, materiali e immateriali, i soggetti destinatari devono conservare le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene, recanti la dicitura di “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, L. 178/2020”;
- per investimenti in beni 4.0, materiali e immateriali, aventi costo di acquisizione superiore a 300.000 euro, i soggetti beneficiari devono produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei relativi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti possesso delle caratteristiche tecniche per l’inclusione negli elenchi degli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e l’avvenuta interconnessione;
- per investimenti in beni 4.0, materiali e immateriali, aventi costo di acquisizione non superiore a 300.000 euro, in alternativa alla perizia o all’attestato di conformità, i soggetti beneficiari devono produrre una dichiarazione sostituiva di atto notorio rilasciata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa ai sensi del P.R. 445/2000, da cui risulti il possesso delle caratteristiche tecniche per l’inclusione negli elenchi degli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e l’avvenuta interconnessione.
Vi è poi un ulteriore adempimento, la comunicazione al Mise prevista per i soli investimenti in beni 4.0 (ex art. 1, comma 1059 1 L. 178/2020 che riprende il comma 191 dell’articolo 1 L. 160/2019), che non incide né sul diritto all’applicazione della disciplina né sul diritto alla fruizione del credito, essendo esclusivamente funzionale al monitoraggio della misura agevolativa ed essendo prevista su base volontaria, in ottica collaborativa. La predisposizione e l’invio della comunicazione al Mise sarà possibile a consuntivo con la pubblicazione dell’atteso decreto direttoriale del Mise che ne stabilirà contenuto, modalità e termini di presentazione.
Sono stati, invece, istituiti i codici tributo per il modello F24 con la Risoluzione 3 del 13 gennaio 2021 a cura dell’Agenzia delle Entrate, che consentiranno alle imprese di utilizzare in compensazione il credito d’imposta in esame.
I primi tre codici si applicano agli investimenti effettuati nel 2020, alle condizioni stabilite dalla legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019):
“6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”
“6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”
“6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.
Gli altri tre codici, invece, riguardano gli investimenti che verranno effettuati fino al 2022, come stabilito dalla legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020):
“6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”
“6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”
“6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.
In entrambi i casi gli identificativi del credito devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello, colonna “importi a credito compensati” o, nell’ipotesi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. L’anno di riferimento è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN