È previsto un regime di favore per i lavoratori impatriati ovvero per i lavoratori che rientrano in Italia dopo un periodo di lavoro e residenza all’estero. Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti interpretativi su tale regime speciale. In questo articolo approfondiamo alcuni casi particolari presentati dall’Agenzia.
I chiarimenti forniti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 28 dicembre 2020 relativi al “regime speciale per lavoratori impatriati” sono stati trattati nei precedenti articoli:
- “Impatriati: requisiti, misura e durata dell’agevolazione”
- “Impatriati: ulteriore quinquennio agevolabile”
- “Impatriati: trasferimento residenza e modalità di richiesta dell’agevolazione”
- “Impatriati che rientrano a seguito di distacco all’estero”
Lavoro subordinato a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale
L’applicazione del regime agevolato richiede che l’attività lavorativa sia prestata “prevalentemente” nel territorio italiano: è necessario, quindi, che l’attività lavorativa sia svolta su tratte aeree nazionali o a terra sul territorio italiano per un periodo pari o superiore a 183 giorni nell’arco dell’anno.
Conseguimento del titolo dopo il periodo di ventiquattro mesi
In presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma, l’impatriato può accedere al beneficio anche nell’ipotesi in cui il mero “conseguimento” del titolo di studio si verifichi successivamente al completamento del suddetto periodo di 24 mesi (ovvero dei due anni accademici).
Esempio: un impatriato, residente all’estero dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2019, frequenta un corso di studi post lauream avente durata biennale che termina il 31 dicembre 2019. Il relativo titolo di studio viene conseguito nel mese di febbraio 2020, in data successiva al suo rientro in Italia (15 gennaio 2020). In presenza di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa, lo stesso potrà beneficiare del regime di esenzione a decorrere dal periodo di imposta 2020.
Funzionari ed agenti dell’Unione Europea
I cittadini italiani fiscalmente residenti in Italia, con qualifica di funzionari e di agenti dell’Unione Europea, sono considerati ex lege fiscalmente residenti in Italia, anche nelle ipotesi in cui siano in possesso del requisito formale dell’iscrizione all’AIRE nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio, con la conseguente preclusione al regime agevolato.
Datore di lavoro non residente
Gli impatriati precedentemente assunti presso sedi secondarie ubicate in diversi Paesi in cui opera il datore di lavoro estero non residente, che vengano a svolgere la loro attività lavorativa presso la sede secondaria italiana del medesimo datore di lavoro, possono accedere al regime fiscale agevolato.
Diritti d’autore
I redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono agevolabili, al pari dei redditi da lavoro autonomo, se derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
Redditi soggetti all’aliquota addizionale di cui all’articolo 33 del Decreto Legge n, 78 del 2010
Il regime agevolato per i lavoratori impatriati non si applica agli emolumenti soggetti all’aliquota addizionale del 10%, introdotta dall’articolo 33 del decreto legge n. 78 del 2010, sui compensi variabili che eccedono la parte fissa della retribuzione nei confronti dei dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario, sotto forma di bonus o stock option.
Emolumenti variabili percepiti nel periodo di imposta di acquisizione della residenza fiscale in Italia, riferibili a periodi di imposta in cui l’impatriato era residente all’estero
Il regime degli impatriati non si applica agli emolumenti percepiti nei periodi d’imposta in cui l’impatriato ha acquisito la residenza fiscale in Italia, ma che si riferiscono a prestazioni lavorative svolte in periodi d’imposta precedenti al rientro, durante i quali è fiscalmente residente all’estero.
Bonus maturato nell’ultimo anno di fruizione del regime agevolato degli impatriati ma percepito in annualità successive
Le remunerazioni sotto forma di bonus annuale sono riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente. Considerato che per il reddito di lavoro dipendente vale il principio di cassa, in base al quale detto reddito assume rilevanza fiscale al momento della percezione dei compensi, ne consegue che qualora il suddetto bonus venga erogato in un periodo di imposta in cui l’impatriato è fuoriuscito dal regime agevolativo, concorrerà alla formazione del reddito complessivo secondo le regole ordinarie e non potrà godere del regime agevolato.
Luogo e momento di trasferimento della residenza in Italia
Nell’ipotesi in cui un soggetto rientri in Italia, trasferendo la residenza in una regione non appartenente alle Regioni del Centro – Sud, non potrà godere della detassazione pari al 90% del reddito, neanche nell’ipotesi in cui successivamente (anche nel medesimo periodo di imposta) lo stesso trasferisca la residenza in una delle suddette regioni. Ciò che rileva ai fini dell’accesso al regime agevolato di maggior favore, infatti, è il luogo di acquisizione della residenza al momento dell’impatrio.
Incompatibilità tra il regime forfetario e quello degli impatriati
Il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime agevolato, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.
Cittadini stranieri
Possono accedere al regime degli impatriati i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
Contribuenti che rientrano a seguito di aspettativa non retribuita
Il rientro in Italia al termine del periodo di aspettativa, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro “sospeso” durante tale periodo, non permette di accedere al regime agevolato, in quanto la posizione lavorativa assunta dal lavoratore al rientro si pone in “continuità” con quella precedente al trasferimento all’estero.
Sara Leon – Centro Studi CGN