La posizione del soggetto distaccato all’estero che rientra in Italia e vuole beneficiare del “regime speciale per i lavoratori impatriati”, è stata recentemente oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 e la risposta all’Interpello n.42 del 18 gennaio 2021.
Il “regime speciale per i lavoratori impatriati”, introdotto dall’articolo 16 del “Decreto Internazionalizzazione” (Decreto Legislativo 147 del 2015, prevede una tassazione agevolata (nella misura del 70% del reddito imponibile) sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo o di impresa prodotti in Italia dai contribuenti che vi trasferiscano la residenza fiscale e che si impegnino a risiedervi per almeno due periodi di imposta.
La circolare 33/E preclude il beneficio fiscale in esame nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza di un unico contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Al contrario, nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta dall’impatriato costituisca un “nuovo” rapporto di lavoro, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, lo stesso potrà accedere al beneficio.
Al riguardo, si precisa che l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta in Italia prima dell’espatrio. Ciò accade, ad esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali, indipendentemente dal “nuovo” ruolo aziendale e dalla relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese di varia natura (la sottoscrizione di clausole inserite nelle lettere di distacco oppure negli accordi con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale) dalle quali si evince che continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio. A titolo esemplificativo, costituiscono indice di una situazione di continuità sostanziale:
- il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
- il riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione;
- l’assenza del periodo di prova;
- la presenza di clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati, nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
- la presenza di clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell’ambito dell’organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la Società di appartenenza in vigore prima del distacco.
Diversamente, laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, l’impatriato potrà accedere al beneficio fiscale.
Caso pratico
L’interpello n.42 del 18 gennaio 2021 tratta il caso di un cittadino italiano, laureato, che chiede di sapere se può beneficiare del regime agevolato per gli impatriati presentando la seguente situazione:
- ha lavorato dal 2013 al 2016 alle dipendenze di una società italiana, con contratto a tempo indeterminato;
- nel corso del 2016 è stato distaccato presso una società del gruppo internazionale con sede nella Repubblica Popolare Cinese, in virtù di contratto di lavoro locale, risultando iscritto all’AIRE e concentrando in Cina il proprio centro degli interessi personali ed economici insieme alla moglie;
- a decorrere dal 1° gennaio 2021, il lavoratore è stato nuovamente assunto dalla medesima società italiana, con contratto a tempo indeterminato.
Il soggetto rispetta i requisiti per poter fruire del regime agevolato:
- ha trasferito la residenza nel territorio dello Stato italiano;
- non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
- svolge l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano;
- è in possesso di un titolo di laurea e ha svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più.
Rispondendo all’Interpello, quindi, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in senso favorevole nei confronti dell’istante, precisando però che l’agevolazione potrà essere fruita solo laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche, cui segua un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto.
Sara Leon – Centro Studi CGN