Il periodo di pandemia in corso ha sicuramente stravolto il mondo delle scadenze, spesso determinanti per usufruire delle agevolazioni fiscali e tributarie. Recentemente l’Agenzia ha chiarito alcuni dubbi riguardo al termine di fine lavori del bonus prima casa in costruzione.
I benefici fiscali previsti dal c.d. bonus prima casa permettono un abbattimento consistente delle imposte dovute, a condizione che si rispettino specifici requisiti. Tra questi figurano anche dei limiti di natura temporale, quali ad esempio, il termine per la conclusione dei lavori, determinato a 3 anni dall’atto di acquisto dell’immobile.
Il Decreto Liquidità (DL n. 23 dell’8 aprile 2020) ha previsto la sospensione di diverse scadenze, ma l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale disposizione non è applicabile al termine di fine lavori del bonus prima casa in costruzione.
È con la risposta all’interpello n. 39 del 12 gennaio 2021 che l’Agenzia delle entrate chiarisce ogni dubbio in merito.
Perché il termine di fine lavori non rientra tra le scadenze sospese dal Decreto Liquidità?
In primo luogo, il Decreto Liquidità identifica precisamente i casi per i quali è possibile godere di una sospensione, determinati all’art.24, rendendo tale disposizione di fatto straordinaria e di natura eccezionale, non estensibile alle casistiche espressamente escluse.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 13 aprile 2020, n. 9 (paragrafo 8.1), aveva già sintetizzato le scadenze che avrebbero goduto della sospensione nel periodo che andava dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, prevista dall’art. 24 del DL n. 23 del 2020, ossia:
- il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.
È inoltre sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
Anche l’immobile ricevuto per successione/donazione rientra nell’agevolazione?
Richiamando l’articolo 69, (‘Norme in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni’) commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’Agenzia delle entrate ribadisce, nella sopra citata Risposta n.39/2021, che la tassazione agevolata è spettante anche per trasferimenti a titolo di donazione o successione, sebbene limitata alle imposte ipotecaria e catastale:
“3. Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’ articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131″.
È da ricordare inoltre che l’agevolazione è prevista esclusivamente sugli immobili non di lusso (si escludono dunque le categorie catastali A/1, A/8, A/9).
Marco De Faveri – Centro Studi CGN