Il 24 dicembre 2020 la Commissione europea ha raggiunto un accordo di libero scambio con il Regno Unito che regola, a partire dal 1° gennaio 2021, i rapporti tra i 27 Paesi facenti parte dell’Unione ed il territorio inglese (con l’esclusione, per alcuni aspetti, dell’Irlanda del Nord). A seguito del suo recesso dall’Unione Europea ai sensi dell’articolo 50 del Trattato sull’Unione Europea (TUE), al Regno Unito si applicano le regole e le formalità di natura fiscale e doganale in vigore con i Paesi terzi.
Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito (che ricordiamo essere costituito da Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord; il termine Gran Bretagna ha una sola valenza geografica per specificare l’Isola che include Scozia, Galles ed Inghilterra) non è più incluso nel territorio doganale della UE, esce dallo Spazio Economico Europeo (SEE), limitando il libero scambio delle persone, delle merci e dei servizi da e verso questo territorio. Per questo non sono più applicabili le norme unionali nel settore dell’IVA (Direttiva 2006/112/CE).
Riepiloghiamo di seguito le principali modifiche intervenute:
Trasporto o spedizione iniziata prima del 31 dicembre 2020
A norma dell’articolo 51, paragrafo 1, dell’accordo di recesso, le cessioni di beni da o verso il Regno Unito le cui spedizioni/trasporti siano iniziati prima del 31 dicembre 2020 ma conclusi successivamente (beni arrivati alla frontiera a transizione ultimata) ai fini dell’IVA saranno ancora considerate operazioni intra-UE. Per queste operazioni continuano ad applicarsi gli obblighi di segnalazione previsti nella direttiva IVA (ad esempio gli elenchi Intrastat).
Breve cenno alle triangolazioni
Si rammenta che anche per le triangolazioni dal 2021, gli operatori che solitamente effettuavano operazioni triangolari con coinvolgimento di soggetti UK dovranno rivederne l’impostazione. Ad esempio: Promotore UK acquista beni da fornitore IT e la consegna di questi beni, verso il cliente finale situato in altro stato UE, è a cura del fornitore IT; in questo caso il cedente italiano dovrà applicare l’IVA italiana (D.M. n. 13/E del 1994) e la triangolazione comunitaria è possibile solo se il promotore si identifica in uno Stato dell’UE (con la risoluzione l’Agenzia delle Entrate 7/E del 1° febbraio 2021 chiarisce che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono accedere all’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto IVA).
Particolarità Irlanda del Nord
Come già anticipato si applicano regole particolari per le cessioni di beni verso l’Irlanda del Nord da altri Paesi UE e viceversa. Infatti, in base all’art. 185 dell’accordo di recesso, dal 1° gennaio 2021 rimane soggetta alla normativa UE sull’IVA per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni. Le cessioni di beni verso l’Irlanda del Nord rimangono quindi cessioni intracomunitarie non imponibili articolo 41 D.L. 331/1993 (la natura delle operazioni è N 3.2 “Non imponibili cessioni IntraUE”).
I soggetti passivi situati in Irlanda del Nord dal 1° gennaio 2021 avranno come numero di identificazione IVA il nuovo prefisso “XI”.
Altri cambiamenti (MOSS e richiesta rimborso IVA)
Per le vendite effettuate da operatori UE verso committenti privati della Gran Bretagna non si potrà più utilizzare detto regime, in quanto avranno l’obbligo di identificarsi ai fini IVA. Detto regime viene mantenuto invece per le operazioni con l’Irlanda del Nord.
Gli operatori economici italiani decadranno dal diritto di chiedere il rimborso dell’imposta assolta nel Regno Unito mediante il portale UE e la procedura prevista dall’art. 38-bis1 del D.P.R. 633/72; analogamente, i soggetti passivi britannici non potranno più avvalersi della procedura speculare.
Lucia Campaner – Centro Studi CGN