Con un provvedimento di pochi giorni fa, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità per la comunicazione delle spese scolastiche ai fini della dichiarazione precompilata. Chi sono i soggetti interessati alla trasmissione? E quali i dati da comunicare al fisco?
Come noto, l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020 ha previsto che i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunichino all’Agenzia delle Entrate le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 39069 del 9 febbraio 2021, vengono definite le modalità per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese scolastiche previsti dal suddetto decreto.
Chi sono i soggetti tenuti alla trasmissione?
Si tratta dei soggetti individuati dall’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 che costituiscono il sistema nazionale di istruzione ossia scuole statali, scuole paritarie private ed enti locali.
Quali sono i dati da trasmettere?
La comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate deve contenere i dati relativi alle spese scolastiche e ai rimborsi riguardanti:
- tasse scolastiche;
- contributi obbligatori, contributi volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica;
- erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica nonché all’ampliamento dell’offerta formativa, effettuate tramite versamento bancario o postale o tramite altri sistemi di pagamento tracciabili.
Vanno trasmessi solamente i dati relativi alle spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (art. 1, comma 679, legge 27 dicembre 2019, n. 160) e non devono essere trasmessi i dati delle spese scolastiche versate tramite modello F24.
Per ciascun iscritto occorre comunicare l’ammontare delle spese per istruzione scolastica sostenute nell’anno d’imposta precedente con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.
Come opporsi all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata?
Coloro che non desiderano che i dati delle spese scolastiche vengano inseriti nella dichiarazione precompilata possono opporsi comunicandolo direttamente all’istituto scolastico o inviando all’Agenzia delle Entrate un apposito modello all’indirizzo email: opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it
Quali sono le modalità di trasmissione?
I soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione delle spese scolastiche detraibili devono effettuare la comunicazione utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
In alternativa è possibile avvalersi, per la trasmissione telematica, degli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3 del DPR n. 322/1998.
Quali sono le modalità di invio dei dati?
Sono 3 le tipologie di invio previste:
- invio ordinario: permette di inviare più comunicazioni per lo stesso periodo di riferimento; i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima vanno ad integrare il precedente invio;
- invio sostitutivo: permette di sostituire del tutto una comunicazione precedentemente inviata e acquisita dal sistema;
- annullamento: permette di richiedere l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema.
Quale il termine per la trasmissione della comunicazione?
L’invio telematico della comunicazione delle spese scolastiche detraibili va effettuata entro il 16 marzo 2021 per le spese sostenute nell’anno 2020. Occorre però ricordare che per gli anni 2020 e 2021 l’invio è facoltativo, mentre dal periodo d’imposta 2022, l’invio della comunicazione è obbligatorio.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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