In caso di acquisto di unità immobiliare usufruendo del Sismabonus acquisti, la detrazione è ammessa anche in caso di acconti versati entro il 31 dicembre 2021, anche se i lavori sono completati oltre tale data? Ecco la risposta dell’Agenzia delle entrate.
Come stabilito dall’art. 119 c.4 del Decreto Rilancio, la detrazione in caso di Sismabonus acquisti è elevata al 110% per tutte le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Affinché la detrazione possa essere ammessa è necessario che sussistano i seguenti requisiti:
- gli interventi siano realizzati nei Comuni ricadenti nelle sona classificate a rischio sismico 1, 2 e 3;
- la detrazione è ammessa anche per demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico;
- gli interventi siano effettuati da imprese di costruzione o di ristrutturazione che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla cessione dell’immobile;
- la detrazione è ammessa, entro il limite di euro 96.000, in base al prezzo della singola unità immobiliare, così come risultante dall’atto di compravendita.
Con la Circolare 30/E/2020, l’Agenzia dà risposta affermativa al caso in esame.
Tuttavia, afferma l’Agenzia, la detrazione degli acconti pagati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 è ammessa secondo il principio di cassa, sempre che entro il 31 dicembre 2021 sia registrato il preliminare di acquisto e l’atto di compravendita.
Rita Martin – Centro Studi CGN