Arrivano i chiarimenti dell’INPS sulla sospensione dei termini degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
La Legge di Bilancio 2021, all’articolo 1, commi 36 e 37, ha disposto a favore delle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche la sospensione dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 dei seguenti termini:
- relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
- dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto;
- relativi ai versamenti delle imposte sui redditi.
Gli organismi sportivi sopra indicati devono avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM del 24 ottobre 2020 e successivi decreti.
Ai sensi delle disposizioni vigenti, è consentito lo svolgimento delle competizioni sportive, riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paraolimpico (CIP), organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
In materia, è intervenuto l’Inps con propria Circolare del 5 febbraio 2021, n. 16 specificando che sono sospesi sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, comprese le rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021.
L’Istituto ha inoltre precisato che le sospensioni di cui si tratta non operano con riferimento alle rate in scadenza, nel medesimo periodo oggetto di sospensione, riferite alle rateizzazioni precedentemente richieste ai sensi degli articoli 126 e 127 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ovvero dell’articolo 97 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 e dei versamenti sospesi ai sensi dei Decreti Legge n. 9/2020, n. 18/2020 e n. 23/2020 (sospensione dei medesimi versamenti di cui alla Legge n. 178/2020 riferiti a periodi precedenti).
Inoltre, la Circolare Inail dell’11 febbraio 2021, n. 7 ha chiarito che restano sospesi i termini:
- per la presentazione delle denunce retributive ai fini dell’autoliquidazione 2020/2021;
- per il versamento del premio di autoliquidazione;
- per la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, a seguito di interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2020.
La dichiarazione delle retribuzioni 2020 deve essere trasmessa esclusivamente tramite il servizio Alpi online (www.inail.it – Servizi online – Autoliquidazione dal 10 maggio 2021 al 31 maggio 2021) mentre la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione deve essere trasmessa utilizzando il servizio online Riduzione per prevenzione (www.inail.it – Servizi online – Denunce dal 10 maggio 2021 al 31 maggio 2021). Inoltre, non si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato.
Coloro che intendono applicare la sospensione devono presentare apposita comunicazione, entro il 1° marzo 2021, utilizzando il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali.
Nella comunicazione devono essere indicati:
- la natura del beneficiario della sospensione (federazione sportiva nazionale, ente di promozione sportiva, associazione professionistica o dilettantistica, ovvero società sportiva professionistica o dilettantistica);
- la dichiarazione di operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, specificando la competizione sportiva a cui prendono parte;
- la modalità di versamento dei premi sospesi.
Infine, sempre relativamente ai premi Inail, i versamenti sospesi devono essere effettuati utilizzando il modello F24 e indicando nel campo “numero di riferimento”:
- 999245 per il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2021;
- 999246 per il versamento in forma rateale fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2021 e delle rate successive entro l’ultimo giorno del mese, ad esclusione delle rate di dicembre 2021 e 2022, che devono essere versate entro il giorno 16 di detti mesi.
I versamenti e gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati (sia Inps che Inail) senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. In tali ultime ipotesi, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.
Considerando che il 30 maggio 2021 cade di domenica, i versamenti in scadenza in tale data sono tempestivi se effettuati entro 31 maggio 2021.
Con riferimento, invece, ai versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022, questi dovranno essere effettuati in ogni caso entro il giorno 16 dei suddetti mesi.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato