Con la Risposta n. 65/2021 l’Agenzia delle entrate avvalora e convalida la linea tracciata dal chiarimento fornito lo scorso dicembre, con la Risposta n. 570/2020, secondo il quale anche un immobile residenziale adibito all’attività di bed and breakfast può godere del Superbonus 110%.
Precisiamo che la situazione presentata dai due istanti è leggermente differente; ad ogni modo, non rileva ai fini dell’esito che l’attività di bed and breakfast sia esercitata in forma professionale con partita IVA, attraverso una società in nome collettivo, o diversamente che sia esercitata in maniera occasionale sotto la forma di conduzione familiare, poiché in entrambi i casi gli immobili sono agevolabili.
Analizzeremo qual è la condizione prevista, ma adesso ci chiediamo: perché ancora una volta l’Agenzia delle entrate viene chiamata a fornire un’interpretazione sulla medesima questione?
La risposta è che se consideriamo gli art. 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, che delineano di fatto il Superbonus 110%, non troviamo indicato in maniera esplicita quale sia la strada da percorrere quando ci si trovi a dover affrontare la fattispecie descritta.
Sappiamo che gli articoli appena citati sono da considerarsi come un’integrazione delle disposizioni vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. “Sismabonus”), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “Ecobonus” ) ed è per questo che nel fornire la soluzione interpretativa al contribuente, l’Agenzia si aggancia a tali disposizioni e riprende un principio già espresso nell’art.16-bis del TUIR e più precisamente dal comma 5:
«Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.»
Questa regola viene poi più volte richiamata e consolidata, ad esempio nella Risoluzione 24 gennaio 2008 n. 18/E, nella quale, anche in quel caso, abbiamo un immobile ad uso abitativo adibito a servizio di bed & breakfast.
Secondo il ragionamento formulato dall’Agenzia delle entrate, tale principio è stato adattato perfettamente anche al contesto delineato dal nostro istante. Pertanto possiamo affermare che, anche in caso di interventi che danno diritto al 110%, la condizione fondamentale è considerare solo metà dell’importo speso.
Ci soffermiamo ora sulle caratteristiche dell’immobile oggetto dei due interpelli: qual è la differenza tra immobile ad uso promiscuo e immobile strumentale?
In tale ambito la normativa è abbastanza chiara e non lascia spazio a cattive interpretazioni: l’articolo 43, comma 2 del TUIR, infatti, considera strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio di arti e professioni, mentre nel comma 3 dell’art.54 dello stesso TUIR troviamo specificato il concetto di “uso promiscuo”, che indica un immobile sia utilizzato come propria abitazione sia impiegato per esercitare la propria attività professionale.
È doveroso esporre tale differenza per interpretare correttamente la seguente locuzione: «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni» che il Legislatore indica al fine di escludere le unità immobiliari riconducibili a quelle strumentali per l’esercizio di arti o professioni.
Tale limite, però, non può essere interpretato in maniera espansiva, facendo rientrare anche l’immobile ad uso promiscuo, in quanto non essendo meramente dedicato all’attività professionale, ma al contrario appartenente alla sfera “privata” è da considerarsi potenzialmente agevolabile.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente articolo: “Superbonus: spetta l’agevolazione anche per un immobile ad uso promiscuo?”
Elisabetta Marsano – Centro studi CGN