In vista dell’eliminazione definitiva, forse dal 2022, con l’introduzione dell’assegno unico, il bonus bebè è l’unica misura per i figli che rimane in vigore ancora per l’anno in corso, così come prorogata dalla Legge di Bilancio 2021.
L’assegno unico, che entrerà in vigore il prossimo 1 luglio 2021, andrà a sostituire l’attuale ANF, l’assegno al nucleo concesso dai Comuni ma erogato dall’Inps, il premio alla nascita e le detrazioni per carico fiscale; rimane invece prorogato al c. 362 della Legge 178/2020 almeno per il 2021, il c.d. bonus bebè.
Cos’è il bonus bebè?
Il bonus bebè è un importo erogato dall’Inps per nascite, adozioni e affidamenti preadottivi verificatisi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, fino al compimento del primo anno di età o di ingresso in famiglia. L’erogazione è corrisposta mensilmente per un periodo di 12 mesi e l’importo varia in base alla situazione ISEE del beneficiario.
Requisiti
I requisiti richiesti per l’accesso sono i seguenti:
- la convivenza del genitore richiedente con il minore;
- l’essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno;
- la residenza in Italia del genitore richiedente.
Importo erogato
Come già previsto per il bonus bebè del 2020, l’assegno 2021 spetta a tutte le famiglie indipendentemente dal valore dell’indicatore ISEE (prestazione “universale”).
Il valore dell’indicatore ISEE rimane però decisivo per stabilire l’importo del bonus erogato (se i genitori sono coniugati o conviventi, andrà considerato l’ISEE Ordinario, mentre se non sono coniugati e non sono conviventi andrà considerato l’ISEE Minorenni):
Se il richiedente non dispone di modello ISEE valido al momento di presentazione della domanda, in presenza degli altri benefici richiesti, il beneficio è comunque erogato nella misura minima di euro 960 (euro 1.152 dal figlio successivo al primo); se in un tempo successivo viene presentato un ISEE il cui valore ricade nelle soglie sopra citate, l’importo viene integrato della differenza eventualmente spettante.
Quando, dove e come presentare domanda
La domanda di assegno va presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021.
La richiesta può essere presentata anche dopo i 90 giorni; in tal caso l’assegno decorre dalla data di presentazione della domanda e quindi non verranno erogate le mensilità arretrate.
La domanda può essere presentata esclusivamente tramite:
- Patronato
- Portale INPS attraverso il seguente percorso: -> Entra in MyINPS -> Autenticazione con PIN/SPID -> Assegno di natalità – Bonus bebè (Cittadino).
Va presentata una richiesta per ogni figlio allegando:
- modulo SR163
- copia di un documento d’identità in corso di validità.
Se l’Attestazione ISEE presenta delle omissioni o difformità, il richiedente ha due alternative possibili:
1) presentare domanda utilizzando la stessa Attestazione ISEE riportante omissioni o difformità. In tal caso l’Ente erogatore può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. La documentazione va richiesta esclusivamente dall’utente all’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle Entrate;
2) presentare una nuova DSU corretta, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o difformi.
Infatti, l’Inps è in grado di intercettare le attestazioni ISEE riportanti omissioni e/o difformità, sospendendo in automatico l’istruttoria della domanda (se si tratta di una domanda nuova), oppure il pagamento dell’assegno (se questo è in corso) e comunica all’utente:
- la sospensione dell’istruttoria o del pagamento per omissioni e/o difformità presenti nella DSU;
- la possibilità di presentare una nuova DSU entro il termine di validità della DSU da cui sia derivata l’attestazione ISEE con omissioni o difformitào, se l’utente ritiene che le omissioni/difformità non siano corrette, di fornire all’Inps, entro il termine massimo di 6 mesi dall’attestazione ISEE recante le omissioni o difformità, documentazione giustificativa idonea, rilasciata dall’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle Entrate, per consentire all’Inps stesso, quale Ente erogatore, di verificare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU già presentata.
La sospensione perdurerà fino a quando l’utente non si sarà attivato, secondo una delle due predette opzioni (nuova DSU o invio della documentazione), per consentire alla all’ente di procedere al completamento dell’istruttoria.
Decadenza dal beneficio
I beneficiari decadono all’erogazione in caso di:
- decesso del figlio;
- revoca dell’adozione;
- decadenza dell’esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo al genitore che non ha presentato la richiesta o a persona diversa dal richiedente.
Rita Martin – Centro Studi CGN