Il credito di imposta “prima casa” può essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro ipotecaria e catastale per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito? Ecco gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa viene riconosciuto al contribuente che acquista un nuovo immobile che verrà adibito a propria abitazione, fino alla concorrenza dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto.
Nello specifico, questo viene previsto nel caso in cui il contribuente provveda ad acquistare, a qualsiasi titolo, un’altra unità immobiliare, avente le caratteristiche di abitazione non di lusso, entro un anno dalla cessione dell’immobile per il quale si è fruito originariamente dell’aliquota agevolata.
Il credito di imposta può essere utilizzato in diminuzione:
- dell’imposta di registro per l’acquisto del nuovo immobile;
- delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentate dopo la data in cui il credito è stato acquistato;
- delle imposte sui redditi delle persone fisiche;
- in compensazione.
Con la Risposta n. 48 del 19 gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate ha chiarito quando e come, nel caso di fruizione parziale, i crediti possono essere utilizzati in diminuzione di altre imposte oppure in compensazione in dichiarazione dei redditi.
Il quesito in breve
L’istante, acquirente di un immobile per il quale ha potuto fruire dell’agevolazione “prima casa”, nell’atto di acquisto si è visto riconoscere un credito d’imposta. Questo non è stato usufruito integralmente poiché il credito era superiore all’imposta di registro dovuta.
Inizialmente il contribuente aveva optato per acquistare esclusivamente la casa di abitazione, non comprendendo il box auto pertinenziale, ma, al momento della domanda all’Agenzia delle entrate, l’istante si ritiene intenzionato ad acquistare detto box e destinarlo a pertinenza della prima casa già comperata.
A tal proposito, il dubbio che egli si pone è se fosse possibile fruire, per il pagamento delle imposte dovute per lo stipulando atto di acquisto della pertinenza, dell’eccedenza del credito di imposta utilizzato solo parzialmente in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per l’acquisto della casa di abitazione e non utilizzato nella dichiarazione dei redditi.
La risposta dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia risponde che, nel caso in cui il credito di imposta sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta, l’importo residuo potrà essere ancora utilizzato dal contribuente esclusivamente:
- in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF);
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24.
Non potrà quindi essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito.
Alla luce di ciò, non sarà possibile per l’istante optare per la soluzione prospettata all’Agenzia delle entrate, cioè beneficiare del credito d’imposta residuo in diminuzione delle imposte di registro dovute per l’acquisto del box auto pertinenziale. Alternativamente, viene ammesso l’utilizzo del credito in detrazione, con una conseguente diminuzione dell’IRPEF ovvero con l’utilizzo dello stesso in compensazione. Nel primo caso sarà però necessario fare attenzione a un elemento: la detrazione potrà essere usufruita esclusivamente in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso.
Chiara Leschiutta – Centro Studi CGN