Certificazione Unica 2021 Lavoro autonomo: i nuovi codici 12 e 13 e il nuovo campo 22

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato n. 49 del 13 marzo 2021, indica che nel decreto “Sostegni”, attualmente in corso di redazione, verranno differiti al 31 marzo 2021 i termini entro i quali i sostituti d’imposta sono tenuti alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello Certificazione Unica 2021 contenente i dati dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell’anno 2020.

Per i soli redditi esenti o che non possono essere dichiarati con il modello 730 tale termine non è perentorio, potendo il sostituto provvedere all’invio telematico del modello entro il maggior termine del 2 novembre 2021 (essendo il 31 ottobre domenica e il 1 novembre festivo), ovvero il termine previsto per la presentazione del modello 770/2021.

Rispetto all’anno precedente, si segnalano importanti novità di compilazione relativamente al campo 6 “codice” ovvero il campo dedicato all’identificazione della tipologia delle somme corrisposte che non sono soggette a ritenuta d’acconto o d’imposta, il cui ammontare viene indicato nel successivo campo 7.

Sono infatti stati istituiti due nuovi codici, il 12 e il 13 che di seguito andremo ad analizzare nel dettaglio:

  • Codice 12, identifica le somme non soggette a ritenuta in quanto relative a compensi/provvigioni corrisposti a percipienti che adottano il regime forfetario di cui alla Legge 190/2014. Rimangono invece da identificare con il codice 7 “altri redditi non soggetti a ritenuta”, ad esempio, le somme corrisposte ai soggetti che adottano il regime di vantaggio (cd ex-minimi) di cui al DL 98/2011. Nel modello CU2020, infatti, entrambe le tipologie di reddito (forfetario ed ex-minimo) dovevano essere indicate con il codice 7.
  • Codice 13, identifica i compensi/provvigioni erogati nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per i quali il percipiente si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 19 comma 1 del DL 23/2020 (cd Decreto Liquidità). Tale norma aveva, infatti, previsto la facoltà per il lavoratore autonomo/agente in presenza dei requisiti (ricavi/compensi anno 2019 inferiori a 400.000 euro e assenza di spese sostenute per lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente) di chiedere ai propri clienti la corresponsione dei compensi al lordo della ritenuta e la successiva “autoliquidazione” della stessa, da versare autonomamente mediante modello F24 utilizzando l’apposito codice tributo 4050 istituito con la Risoluzione 50/E del 7 settembre 2020.

In linea con quanto già previsto per il modello CU dello scorso anno, ricordiamo che l’utilizzo del codice 7 identifica importi corrisposti senza applicazione della ritenuta che costituiscono reddito per il percipiente, ad esempio la quota di provvigioni degli agenti non soggetta a ritenuta (50% – 80% per agenti con collaboratori),  mentre il codice 8 deve essere utilizzato in caso di erogazione di redditi esenti o di somme che non costituiscono reddito per il percipiente, trattasi ad esempio di:

  • somme corrisposte a titolo di rimborso di spese anticipate in nome e per conto del cliente;
  • deduzione forfettaria del 22% a titolo di spese di produzione del reddito per le provvigioni corrisposte agli incaricati alle vendite a domicilio;
  • la riduzione del 25% o del 40% per i diritti relativi all’utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.

Relativamente alla veste grafica, l’unica modifica è rappresentata dal nuovo campo 22 “somme restituite al netto della ritenuta subita”. Tale campo accoglie le somme di cui alla lettera d-bis del comma 1 dell’articolo 10 del TUIR, ovvero le somme restituite al soggetto erogatore che sono state assoggettate a tassazione in anni precedenti, nel caso in cui siano restituite al netto della ritenuta precedentemente subita. Ricordiamo infatti che l’articolo 150 del DL 34/2020 (cd Decreto Rilancio) ha stabilito che le somme restituite, a partire dal 1 gennaio 2020, al netto della ritenuta, non costituiscono oneri deducibili, mentre al sostituto spetta un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute utilizzabile in compensazione con il modello F24 senza limiti di importo.

Paola Cogo – Centro Studi CGN