Entro fine mese va inviata all’Agenzia delle entrate la Comunicazione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa agli interventi Superbonus, Sismabonus o Bonus casa per le spese sostenute nel 2020; scadenza inizialmente prevista per il 16 marzo e successivamente prorogata.
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 283847 del 8 agosto 2020 era stato stabilito che la Comunicazione dell’opzione dovesse essere inviata telematicamente alla stessa Agenzia entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui erano state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. La procedura telematica era stata resa disponibile il 15 ottobre 2020.
Con il successivo Provvedimento n. 51374 del 23 febbraio 2021, l’Agenzia ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l’invio delle Comunicazioni delle opzioni previste dall’art. 121 del D.L.34/2020, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020.
L’art. 121 D.L. n. 34/2020 prevede che sia possibile optare, alternativamente:
- per un contributo sotto forma di sconto in fattura, direttamente ai fornitori che hanno realizzato gli interventi;
- per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, compresi banche e altri intermediari finanziari.
È possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in merito alle seguenti detrazioni:
- superbonus 110%
- interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art.16-bis, c.1, lett. a) e b), del TUIR
- interventi di efficienza energetica indicati nell’art.14 del D.L. 63/2013
- interventi per l’adozione di misure antisismiche di cui all’art.16 del D.L. 63/2013 (Sismabonus), compresi quelli che danno diritto al Superbonus
- interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti – Bonus facciate
- interventi per l’installazione di impianti fotovoltaici indicati nell’art. 16-bis, c.1, lett.h) del TUIR, compresi quelli che danno diritto al Superbonus
- interventi per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art.16-ter del D.L. 63/2013, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.
Per i soli interventi relativi al Superbonus 110%, per l’invio della Comunicazione è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Il visto di conformità (e la successiva trasmissione della Comunicazione) è rilasciato, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF, che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Nel caso di interventi su parti comuni degli edifici il modello può essere inviato anche dall’Amministratore di condominio, direttamente o tramite intermediario; se si tratta di interventi relativi al Superbonus 110% la Circolare 30/2020 al punto 6.3.1 specifica che per il Superbonus 110% l’invio è effettuato esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Può inviare il modello anche l’amministratore di condominio anche tramite intermediario o, in caso di condominio minimo, uno dei condòmini; in questi casi chi rilascia il visto deve verificare e validare i dati relativi al visto e alle asseverazioni/attestazioni.
In caso di interventi asseverati dai tecnici abilitati (art.14 c.3-ter del D.L. 63/2013), la Comunicazione va inviata a partire dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di trasmissione dell’asseverazione.
Rita Martin – Centro Studi CGN