A seguito dell’emanazione della Legge di Bilancio 2021, i giorni di congedo obbligatorio a favore del lavoratore padre sono stati innalzati a dieci.
Il congedo è stato introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92, al fine di sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
La normativa originaria prevedeva che, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, il lavoratore padre dovesse astenersi dal lavoro per un giorno. Inoltre, entro il medesimo periodo, il lavoratore dipendente poteva astenersi per un ulteriore periodo di due giorni (congedo facoltativo), anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
La Legge di Bilancio 2016 ha prorogato il congedo obbligatorio e facoltativo per l’anno 2016, innalzando a due i giorni di congedo obbligatorio, da usufruire anche in modo non continuativo entro il medesimo periodo di cui sopra.
La misura è stata successivamente prorogata anche per gli anni 2017 e 2018.
Per l’anno 2018, il congedo obbligatorio è stato riconosciuto per un periodo di 4 giorni mentre il congedo facoltativo, da usufruire in sostituzione per il periodo corrispondente al congedo obbligatorio spettante alla madre, era concesso per un solo giorno.
Per gli anni 2019 e 2020 i giorni di congedo obbligatorio sono stati nuovamente innalzati e risultavano rispettivamente pari a 5 e 7 giorni.
È invece stata confermata, per entrambi gli anni, la misura del congedo facoltativo.
Da ultimo, come già precisato all’inizio del contributo, la Legge di Bilancio 2021 ha modificato la durata del congedo obbligatorio a favore del lavoratore padre dipendente, per i figli nati nel 2021, portando a 10 i giorni in cui il prestatore di lavoro sarà obbligato ad astenersi dal lavoro.
Inoltre, anche per l’anno corrente, è riconosciuta la possibilità per il lavoratore padre di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa ad un giorno del congedo obbligatorio concesso alla madre.
La Legge n. 178/2020 riconosce entrambi i benefici di cui si tratta anche in caso di morte perinatale del figlio.
I congedi devono essere usufruiti entro il quinto mese dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione nazionale o dall’ingresso in Italia per le adozioni internazionali. Medesima misura vale anche per l’affidamento. Infatti, sono beneficiari dei congedi anche i padri adottivi e affidatari.
Gli aspetti ulteriori relativi alla disciplina dei congedi di cui si tratta sono contenuti nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012.
Per il periodo di fruizione del congedo sia obbligatorio che facoltativo, al prestatore di lavoro è riconosciuta un’indennità, a carico Inps, pari al 100% della retribuzione.
Il lavoratore è tenuto a comunicare preventivamente in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro con almeno quindici giorni di anticipo rispetto ai medesimi giorni.
Inoltre, nel caso in cui si intenda beneficiare del congedo di paternità facoltativo, il lavoratore deve allegare alla richiesta da presentare al datore di lavoro, una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del medesimo congedo di maternità. Tale documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’Inps le giornate di congedo fruite dal lavoratore, attraverso il flusso mensile UniEmens.
Infatti, la fruizione dei congedi di paternità non è subordinata ad alcuna autorizzazione da parte dell’Istituto, essendo sufficiente la preventiva comunicazione scritta del lavoratore al datore di lavoro.
Infine, si ricorda che i congedi possono essere fruiti anche in modo non continuativo.
Riepiloghiamo, quindi, nella tabella qui di seguito l’evoluzione nel corso degli anni della durata dei congedi di paternità.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato