A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2021, l’esonero contributivo per il Sud introdotto dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 è applicabile fino al 31 dicembre 2029. Il beneficio viene esteso al fine di contenere gli effetti negativi che stanno coinvolgendo l’occupazione conseguentemente all’emergenza Covid-19, in particolare nelle aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e garantendo così la tutela dei livelli occupazionali.
Il Legislatore ha previsto una rimodulazione rispetto a quanto originariamente stabilito (30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro stessi per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2020).
Infatti, l’esonero è pari:
- al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Restano in ogni caso dovuti i premi e contributi all’Inail. Inoltre, a seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al fatto che la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media dei paesi dell’Unione Europea o comunque compreso tra il 75% e il 90% e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale (art. 27 D.L. n. 104/2020).
Il beneficio spetta quindi per i rapporti di lavoro con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Per sede di lavoro deve intendersi l’unità operativa dell’azienda ove il lavoratore dipendente svolge la propria attività lavorativa.
Trattandosi di un beneficio normativo, il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti (articolo 1, comma 1175 Legge n. 296/2006):
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali ovvero aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
La misura non si applica:
- agli enti pubblici economici;
- agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- agli enti trasformati in società di capitali, per effetto dei processi di privatizzazione, ancorché a capitale interamente pubblico;
- alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB) trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per essere trasformate in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli art. 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento egli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ai consorzi di bonifica;
- ai consorzi industriali;
- agli enti morali;
- agli enti ecclesiastici;
- alle imprese operanti nel settore finanziario.
L’Inps, con propria Circolare del 22 febbraio 2021, n. 33, con riferimento al contratto di somministrazione, ha chiarito che il beneficio spetta all’agenzia di somministrazione in quanto datore di lavoro formale.
Pertanto, nell’ipotesi in cui l’agenzia di somministrazione abbia sede legale o operativa in una delle regioni svantaggiate, l’esonero potrà essere fruito dall’agenzia a prescindere da dove effettivamente il lavoratore presti la propria attività lavorativa.
Il beneficio non è invece riconoscibile qualora il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate in aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.
L’agevolazione è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dal Quadro temporaneo europeo in materia di aiuti di Stato (Temporary Framework). La misura è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2021 ai sensi del Temporary Framework.
Mentre, per il periodo compreso dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2029, il beneficio è concesso previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
La decontribuzione risulta, infine, cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, fermo restando l’eventuale divieto di cumulo previsto da altra disposizione.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato