Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del tanto atteso Decreto “Sostegni” (Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, vengono introdotte ulteriori settimane di trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare, l’articolo 8 del Decreto Legge n. 41/2021 introduce, a favore dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, ulteriori 13 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.
Con riferimento, invece, ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di assegno ordinario sono concesse ulteriori 28 settimane per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
I nuovi trattamenti possono essere richiesti per i lavoratori in forza presso il datore di lavoro richiedente al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni.
Inoltre, per l’accesso ai predetti ammortizzatori sociali non è dovuto alcun contributo addizionale e le domande devono essere presentate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Novità rispetto alle precedenti misure adottate è la possibilità che i nuovi trattamenti possano essere concessi, per tutte le tipologie di ammortizzatori:
- con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, con eventuale richiesta di anticipo del 40%;
- ovvero mediante anticipo da parte del datore di lavoro.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo (22 aprile 2021).
È importante ricordare che trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Rimane confermata la possibilità di richiedere l’anticipo del 40% all’Istituto.
Un’importante novità rispetto alla normativa previgente in materia riguarda la trasmissione dei dati per il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps.
È, infatti, necessario trasmettere i dati per il calcolo e la liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Istituto o per il saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché utili all’accredito della relativa contribuzione figurativa, tramite il flusso telematico denominato «UniEmens-Cig».
Pertanto, non è più necessario inviare tali dati mediante il modello SR41. Ma si resta in attesa di capire se il nuovo flusso è da ritenere quale nuovo adempimento o parte integrativa dell’attuale denuncia mensile UniEmens.
Anche i fondi di solidarietà (es. FSBA) garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità sopra descritte.
Il Decreto Sostegni introduce un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale anche a favore degli operai agricoli.
La CISOA richiesta per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 è, infatti, concessa, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8 della Legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
Anche in tal caso, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
Alla luce delle diposizioni finora esposte, permangono alcuni dubbi interpretativi per i quali si attendono chiarimenti da parte degli Istituti competenti.
Una prima questione riguarda il periodo 1° aprile – 30 giugno 2021 relativamente ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, assegno ordinario, FSBA e cassa integrazione per gli operai agricoli.
Ai sensi della Legge di Bilancio 2021 tali trattamenti erano concessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Pertanto, nel caso di trattamenti richiesti ai sensi della Legge n. 178/2020 che si collocano dopo il 31 marzo 2021, questi si computano nelle nuove 28 settimane (120 giornate per la CISOA) del Decreto Sostegni ovvero a partire dal 1° aprile è possibile richiedere solamente i nuovi trattamenti ai sensi del D.L. n. 41/2021?
Nulla viene poi precisato con riferimento all’eventuale obbligo di inviare le informative alle organizzazioni sindacali. A parere di chi scrive nulla rimane invariato e quindi sembra sia opportuno predisporre e inviare le relative informative.
Infine, rimane la problematica, come a suo tempo sollevata all’introduzione del Decreto Legge Ristori, di come dovranno essere trattate le giornate dal 27 marzo 2021 al 31 marzo 2021 per chi ha esaurito le precedenti 12 settimane L. 178/2020.
Dubbi e domande queste che si spera trovino risposta quanto prima attraverso gli opportuni chiarimenti necessari.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato