Gli interventi di sostituzione o nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili rientrano nel c.d. Ecobonus, in quanto interventi di riqualificazione energetica. Ripercorriamo insieme le caratteristiche di questa spesa ecosostenibile, che porta anche a un vantaggio fiscale.
Innanzitutto, ricordiamo che dal 2018 la detrazione sull’acquisto di caldaie a biomassa è stata ridotta dal 65% al 50%, per un importo massimo pari a 30.000 euro per unità immobiliare.
Tale beneficio è riconosciuto a tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- risultano titolari di un diritto reale sull’immobile interessato dall’intervento e/o rientrano in una delle categorie previste dalla Circolare Agenzia delle entrate n. 19/e del 08/07/2020.
Va opportunamente puntualizzato che in merito alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare:
- per lo sconto in fattura;
- per la cessione del credito.
Quali sono le spese ammissibili?
In merito agli interventi riguardanti impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, la detrazione spetta per le seguenti spese sostenute:
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
- fornitura e posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con un generatore di calore a biomasse;
- prestazioni professionali (quali ad esempio, la stesura della documentazione tecnica richiesta, la direzione dei lavori, etc).
Inoltre, l’intervento, nel suo complesso, deve configurarsi come:
- sostituzione totale o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di generatore a biomassa;
- integrazione o nuova installazione su edifici esistenti.
Per quanto attiene ai requisiti tecnici richiesti ai fini dell’agevolazione in oggetto, si rimanda alla versione aggiornata del Vademecum pubblicato dall’Enea.
Quale documentazione presentare?
Diviene opportuno distinguere tra:
- documentazione da presentare all’Enea;
- documentazione da conservare a cura del beneficiario della detrazione.
Per quanto concerne la prima tipologia, al fine di poter godere della detrazione del 50% delle spese sostenute, il contribuente è tenuto necessariamente a presentare la scheda descrittiva dell’intervento (meglio conosciuta come “Comunicazione all’Enea”) che dovrà essere trasmessa al medesimo ente, entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo.
Va doverosamente ricordato che la trasmissione deve avvenire esclusivamente attraverso l’apposito sito web (https://detrazionifiscali.enea.it/), nella sezione riservata all’anno in cui sono terminati i lavori.
Tale scheda descrittiva, nei casi in cui sia chiesta l’asseverazione, deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo).
In merito alla documentazione che deve essere conservata a cura del contribuente, si distingue ulteriormente tra documentazione di tipo tecnico e di tipo amministrativo.
Documentazione di tipo tecnico:
- stampa originale della scheda descrittiva dell’intervento riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
- asseverazione redatta da un tecnico abilitato.
Per quanto attiene l’asseverazione, va puntualizzato che il suo contenuto cambia a seconda che la data di inizio lavori sia anteriore al 6 ottobre 2020 o a partire dal 6 ottobre 2020 (si rimanda all’articolo “Novità in materia di asseverazione per gli interventi di Ecobonus”).
Documentazione di tipo amministrativo:
- nel caso di interventi che interessino le parti comuni di edifici condominiali, il contribuente dovrà conservare:
- la delibera assembleare di approvazione all’esecuzione dei lavori;
- la tabella millesimale di ripartizione delle spese sostenute o dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della spesa corrisposta dal condomino;
- nel caso di interventi effettuati dal detentore dell’immobile, dovrà essere conservata la dichiarazione di consenso del proprietario dell’immobile;
- fatture relative alle spese sostenute, con la precisa indicazione della natura dell’intervento;
- ricevute dei bonifici bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006 recanti:
- la causale del versamento (con indicazione degli estremi della norma agevolativa, se non indicati);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero della fattura ed il numero di Partita IVA o il codice fiscale del destinatario del bonifico
oppure dichiarazione rilasciata dell’azienda che ha effettuato i lavori, che attesti di aver contabilizzato gli importi corrispondenti alle spese pagate con bonifico ordinario;
- stampa dell’e-mail trasmessa dall’Enea indicante il codice CPID, che costituisce la garanzia dell’invio della relativa comunicazione all’ente stesso.
Enrico Cusin – Centro Studi CGN