Il cambiamento climatico non può più essere ignorato ed anche il Fisco concorre alla realizzazione di una società green in armonia con l’ambiente. Viene infatti riconosciuto un credito d’imposta di 750 euro per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità sostenibile.
Sulla scia del bonus mobilità, che ha ottenuto un successo ben oltre le più rosee aspettative, la bozza del 730/21 riconosce un credito d’imposta di importo pari a 750,00 euro, da utilizzare entro tre annualità, alle persone fisiche che hanno acquistato un monopattino elettrico, una bicicletta elettrica o muscolare oppure servizi per la mobilità personale sostenibile (bike o scooter sharing, ad esclusione degli autoveicoli) tra il 1 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.
Tale beneficio dev’essere indicato al rigo G15 con il codice 5 del modello 730.
Andiamo con ordine. La concessione del credito è subordinata a due condizioni:
- la rottamazione di un veicolo di classe Euro 0, 1, 2, 3 o 4, il quale dev’essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso intestatario oppure ad un familiare convivente, ed il contestuale acquisto di un nuovo veicolo di categoria M1 (atti al trasporto di persone, con al massimo otto posti a sedere, oltre il conducente) che produca emissioni non superiori a 110 g/km;
- l’acquisto di un monopattino elettrico, biciclette elettriche o muscolari, servizi per la mobilità sostenibile o abbonamenti al trasposto pubblico.
Il credito d’imposta menzionato trova le proprie radici in disposizioni normative relativamente recenti volte alla riduzione delle polveri sottili, vera e propria croce delle nostre città:
- la legge n. 145 del 2018 prevede un contributo, o meglio Ecobonus, a favore di coloro che comprano una nuova auto il cui prezzo di listino non superi i 50.000,00 euro e che contestualmente rottamino un’auto appartenente alle classi particolarmente inquinanti indicate in precedenza. Il contributo accordato varia a seconda del mezzo acquistato, ovvero minori sono le emissioni prodotte, le quali devono essere comprese tra 0 e 110 g/km, più elevato sarà l’apporto economico statale. Il beneficio può essere attribuito anche in mancanza di rottamazione, ma l’importo risulta comunque parametrato alle emissioni, di entità inferiore;
- il “bonus mobilità” ha visto la luce con il “Decreto Clima” pubblicato nell’ottobre del 2019, prevedendo un rimborso del 60%, fino ad un massimo di 500,00 euro, per le spese sostenute dal 4 maggio al 31 dicembre 2020 relative all’acquisto di biciclette, altri mezzi per la mobilità personale a propulsione elettrica.
Il bonus mobilità costituisce la risposta concreta dell’Italia alle procedure d’infrazione dell’Unione europea, che hanno sanzionato il nostro Paese in quanto alcune città, in particolare Venezia, Padova e Milano hanno superato costantemente i limiti, giornalieri e annuali, per la presenza di particelle PM10 nell’aria.
Il progetto ecologico dell’Agenzia delle Entrate viene riconosciuto nel modello 730, raggruppando due diversi strumenti volti a diminuire l’inquinamento nelle città individuate dalla legge (capoluoghi di provincia, di regione ed altri centri urbani con una pessima qualità dell’aria).
Non è però oro tutto ciò che luccica. Sorge infatti un dubbio interpretativo in relazione alla compatibilità del bonus mobilità con il credito d’imposta citato.
La conciliabilità di questi strumenti può portare a conseguenze eccessivamente vantaggiose per il contribuente. Ad esempio: Tizio compra una bicicletta da 1.200 euro ed usufruisce del rimborso del 60% pagando in totale 700,00 euro (si ricorda che il rimborso massimo è di 500,00 euro). Nel caso cui rottamasse un veicolo inquinante e, contestualmente, acquistasse un’auto dalle ridotte emissioni potrebbe godere del credito d’imposta di 750,00 euro.
In attesa del decreto, per l’individuazione delle modalità attuative del relativo credito, è preferibile essere prudenti e rispettare la massima cara all’Agenzia: non è possibile godere di più detrazioni sulla medesima spesa.
Nicolò Turcatel – Centro Studi CGN