Anche le Onlus possono accedere al Superbonus 110%, per qualunque immobile esse detengano, anche a prescindere dal requisito della residenzialità. Questa è la novità espressa dall’Agenzia delle Entrate in una recente risposta. Analizziamone il contenuto.
Nella risposta n. 64 dello scorso 28 gennaio, l’Agenzia risponde a una Fondazione, iscritta all’anagrafe delle Onlus, che intende eseguire su immobili posseduti a vario titolo (piena proprietà, nuda proprietà e proprietà superficiaria) censiti in catasto come A/2, B/1, B/2 e C/6, interventi che hanno le caratteristiche previste dalle norme in materia di Superbonus, sia trainanti che trainati.
L’Agenzia fornisce nel merito il seguente chiarimento, ammettendo innanzitutto che la detrazione del 110% spetta, in base all’art. 119, c. 9, lett. d-bis), del decreto Rilancio, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (ODV), dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, così come indicato anche nella Circolare 30/E/2020 risposta 2.1.1.
Inoltre, con la precedente Circolare 24/E/2020, aveva affermato che tali interventi possono essere eseguiti anche su un immobile detenuto in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).
Pertanto, in risposta a quanto richiesto dall’istante, l’Agenzia afferma che, poiché per ONLUS, ODV e APS, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari, e considerato che la Fondazione istante rientra tra i soggetti che possono usufruire della detrazione 110%, essendo iscritta al Registro delle Onlus, nel rispetto di tutte le condizioni previste per accedere all’agevolazione, questa potrà usufruire del 110%.
Rita Martin – Centro Studi CGN