Negli ultimi giorni è rimbalzata su tutti i media la notizia dell’avvenuta stipula di un protocollo di intesa fra il Ministro per gli Affari Regionali e il Governatore del Friuli Venezia Giulia, sindacati e Confindustria in virtù del quale sarà possibile vaccinare i lavoratori direttamente in azienda con i costi a carico di quest’ultima.
L’obiettivo è di imprimere un grande impulso alla campagna vaccini in atto, con la speranza che il modello precursore del Friuli Venezia Giulia possa essere adottato in futuro anche da altre regioni al fine di favorire il ritorno alla “normalità”.
La situazione è in ogni caso del tutto in divenire, in quanto non vi sarà comunque nessuna eccezione all’ordine di priorità stabilito a livello nazionale e sarà necessario disporre di adeguate dosi di vaccino. La quantità disponibile verrà comunicata a Confindustria e successivamente le aziende dovranno, nel minor tempo possibile, aderire all’iniziativa prenotando il quantitativo dei vaccini da sottoporre ai propri dipendenti che ne hanno fatto richiesta, in una sorta di “chi primo arriva, meglio alloggia”.
La notizia, per quanto positiva a giudizio di chi scrive, ha scatenato dubbi su forum e social in merito alla possibilità per il datore di lavoro di “obbligare” il dipendente a sottoporsi al vaccino, tenendo conto degli obblighi al primo imposti dall’art. 2087 c.c. e dal Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
La risposta è negativa, in quanto la richiamata norma che impone al datore di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, deve essere necessariamente integrata con le disposizioni del richiamato Testo Unico, ma anche interpretata alla luce dell’art. 32 Cost., ai più noto come “il diritto alla salute”.
Quindi è sicuramente vero che il datore di lavoro deve aggiornare e adottare tutte le cautele necessarie per salvaguardare la salute dei propri dipendenti (e considerando che il vaccino è ad oggi la migliore arma contro la pandemia, questo farebbe proprio al caso suo), ma tali obblighi non possono mai travalicare il diritto costituzionale di decidere se sottoporsi o non sottoporsi ad un trattamento sanitario. Ragionando “più in grande”, è proprio questo il motivo giuridico per cui non può esistere un’imposizione del vaccino, nemmeno statale o addirittura comunitaria.
Pertanto il lavoratore non può essere obbligato a sottoporsi al vaccino, anche se è corretto ritenere che l’azienda che aderisce all’iniziativa dei vaccini presso le proprie strutture debba essere considerata “virtuosa” e sicuramente adempiente nei confronti degli obblighi normativamente imposti per la tutela dei propri dipendenti.
Roberto De Bellis – Centro Studi CGN