La Legge di Bilancio 2021, al fine di favorire l’occupazione giovanile, ha introdotto un’agevolazione contributiva nei confronti di datori di lavoro nel caso in cui assumano a tempo indeterminato, ovvero trasformino rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato, lavoratori che non abbiano compiuto i 36 anni d’età. Con la Circolare del 12 aprile 2021, n. 56, l’Inps fornisce le prime indicazioni e i primi chiarimenti in merito a tale agevolazione.
La disciplina è contenuta nei commi da 10 a 15 dell’articolo 1 della Legge n. 178/2020. In base alle disposizioni richiamate, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
L’esonero contributivo è invece riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi nei confronti di datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’agevolazione è, pertanto, riconosciuta nei confronti di tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Non si applica, invece, con riferimento:
- alla Pubblica Amministrazione;
- alle imprese operanti nel settore finanziario, in quanto escluse dall’ambito di applicazione della Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante il cosiddetto Temporary Framework cui l’agevolazione è subordinata (restano comunque salve diverse disposizioni in merito nell’ambito dell’autorizzazione della Commissione Europea).
L’esonero è riconosciuto anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione di lavoro, anche qualora il lavoratore dovesse prestare la propria attività lavorativa a tempo determinato presso l’utilizzatore (è importante ricordare come nell’ambito di contratti di somministrazione l’agevolazione venga applicata nei confronti dell’utilizzatore).
Non rientrano fra le tipologie incentivate le assunzioni effettuate tramite uno dei seguenti contratti:
- apprendistato;
- domestico;
- intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato;
- a tempo indeterminato stipulato con personale in possesso di qualifica dirigenziale;
- per prestazioni di lavoro occasionale.
L’incentivo non trova applicazione anche con riferimento alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni ovvero trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola- lavoro o periodi di apprendistato del primo o del terzo tipo effettuate ai sensi della Legge di Bilancio 2021.
Per tali fattispecie resta applicabile il solo regime agevolato di cui all’articolo 1, commi da 100 a 108 della Legge n. 205/2017 (per la conferma in servizio dell’apprendista si applica l’esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di 3.000 euro annui mentre per gli altri casi sopra indicati l’esonero è elevato nella misura del 100% dei contributi, fermo restando il limite annuo di 3.000 euro).
La misura consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura pari 100%, nel limite massimo di 6.000 euro annui, ferma restando in ogni caso l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e per un periodo massimo di 36 mesi (ovvero 48) dalla data dell’evento incentivato.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione dovrà essere proporzionalmente ridotto.
La soglia massima di esonero riconosciuta al datore sarà pertanto pari a 500 euro mensili, da riproporzionare assumendo come riferimento la misura di 16,12 euro (500 euro/31 giorni) per ciascun giorno di fruizione dell’esonero, nelle ipotesi di rapporti di lavoro instaurati o cessati nel corso del mese.
Il periodo di fruizione dell’agevolazione può essere sospeso solamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tal modo, il differimento del termine di godimento del beneficio.
Trattandosi di un’agevolazione contributiva, la legittima fruizione della stessa è subordinata innanzitutto al rispetto dei principi generali in materia di assunzioni agevolate ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015, con alcune eccezioni.
L’Inps chiarisce, infatti, che è comunque possibile usufruire dell’agevolazione nei casi in cui:
- il datore di lavoro o utilizzatore sia interessato da sospensione del lavoro per causali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in quanto assimilabili ad eventi oggettivamente non evitabili (cosiddette causali “eone”);
- l’assunzione ovvero la trasformazione, nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti, avvenga in attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge ovvero di contratto collettivo;
- il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato sia già stato parzialmente fruito l’esonero, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato presso altri datori di lavoro privati, indipendentemente dall’età del medesimo lavoratore (alla data della nuova assunzione non è pertanto richiesto il rispetto del requisito anagrafico). In tal caso il beneficio sarà riconosciuto al nuovo datore di lavoro, nel limite del periodo residuo utile alla piena fruizione dell’esonero.
L’esonero contributivo è inoltre subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, commi 1175 e 1776 della Legge n. 296/2006, di seguito riportate:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva;
- assenza di violazione di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali ovvero aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ai fini della legittima fruizione della misura di cui si tratta è inoltre necessaria la sussistenza, alla data dell’assunzione ovvero trasformazione del rapporto, delle seguenti condizioni:
- il lavoratore non deve aver compiuto 36 anni (età uguale o inferiore a 35 anni e 364 giorni);
- il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il datore richiedente l’agevolazione ovvero presso altro datore di lavoro, mediante contratto a tempo indeterminato.
I periodi di lavoro precedentemente svolti in forza di un contratto di apprendistato, di lavoro intermittente a tempo indeterminato ovvero di lavoro domestico a tempo indeterminato non sono causa ostativa al riconoscimento dell’agevolazione.
È invece considerato ostativo al riconoscimento dell’esonero un eventuale rapporto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato oppure un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore.
Sul punto è importante ricordare come nel caso in cui il lavoratore, per il quale sia già stata fruita l’agevolazione di cui si tratta, venga nuovamente assunto, per il nuovo rapporto di lavoro è possibile fruire della medesima misura per i mesi residuali spettanti, indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione e dalla titolarità in capo al medesimo lavoratore di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Inoltre, un’eventuale revoca del beneficio in capo al datore di lavoro originario per licenziamenti effettuati entro i nove mesi successivi alla data dell’assunzione agevolata, riguardanti il lavoratore per il quale è stata richiesta l’agevolazione ovvero altro lavoratore con la medesima qualifica e impiegato nella stessa unità produttiva di quest’ultimo, non ha effetti nei confronti di altri datori di lavoro che dovessero assumere il lavoratore (il nuovo datore di lavoro potrà quindi fruire dell’agevolazione solamente per la residuale dell’esonero non ancora goduto).
Infine, qualora un lavoratore sia stato assunto nel corso del biennio 2021-2022 e il datore di lavoro abbia iniziato a fruire dell’esonero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, anticipata rispetto all’intera fruizione dell’agevolazione, e di successiva riassunzione da parte dello stesso o altro datore di lavoro, l’esonero potrà essere riconosciuto per la parte residua per un ammontare pari al 100% dei contributi datoriali anche se il rapporto venga instaurato in data successiva al 31 dicembre 2022;
- il datore di lavoro richiedente l’agevolazione non deve aver proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione e nei nove mesi successivi tale data, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori con la medesima qualifica e nella medesima unità produttiva del lavoratore cui si riferisce l’esonero.
L’Inps con Circolare n. 56/2021 fornisce inoltre chiarimenti circa la spettanza o meno dell’agevolazione in determinate situazioni caratterizzate da condizioni di specificità.
In particolare:
- nell’ambito di rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad entrambi i rapporti di lavoro, purché la data di decorrenza degli stessi sia la medesima;
- nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1406 del c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto (in tal caso vi è la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il nuovo datore di lavoro cessionario);
- l’agevolazione risulta trasferibile anche nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente (l’articolo 2112 del c.c. dispone, infatti, che in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano);
- l’esonero non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo ovvero quello parasubordinato venga riqualificato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo non risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
Infine, si sottolinea come l’agevolazione di cui si tratta sia concessa ai sensi della Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2019 e successive modifiche recante il cosiddetto Temporary Framework (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19) e subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Per l’esonero riconosciuto successivamente al 31 dicembre 2021 (termine di vigenza attualmente previsto del Temporary Framework) saranno fornite ulteriori indicazioni ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato.
Le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero saranno fornite successivamente dall’Inps, previa autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato