Il Decreto Rilancio ha introdotto la “Clausola di Salvaguardia” a tutela dei lavoratori dipendenti incapienti a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19. Con questo articolo approfondiamo la modalità di compilazione della CU2021 e del modello 730/2021 per i lavoratori oggetto di tale agevolazione.
La “Clausola di Salvaguardia” stabilita dall’articolo 128 del D.L. n. 34 del 2020 prevede che, per il solo anno di imposta 2020, il Trattamento Integrativo del Reddito che a partire dal 01/07/2020 ha sostanzialmente sostituito il precedente Bonus Irpef (o “Bonus Renzi”), debba essere riconosciuto anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19: “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19, per l’anno 2020 il credito […] spettano anche se l’imposta lorda calcolata sui redditi di cui all’articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante […]”.
Per il riconoscimento del Trattamento Integrativo, il minor reddito conseguito dal lavoratore deve essere legato alla fruizione di:
- ammortizzatori sociali erogati a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa quali:
- indennità di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario Covid-19;
- indennità di cassa integrazione ordinaria Covid-19 per le aziende che già si trovano in CIGS;
- assegno ordinario Covid-19 per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
- indennità di cassa integrazione in deroga Covid-19;
- congedi parentali quali:
- indennità per congedo parentale Covid-19 per il settore privato, inclusi i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- indennità per congedo parentale Covid-19 per il settore pubblico.
Il sostituto d’imposta, pertanto, è tenuto ad erogare il Trattamento Integrativo anche per il periodo nel quale il lavoratore abbia fruito degli ammortizzatori sociali speciali e dei congedi parentali stabiliti dal Decreto Cura Italia assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Per fare ciò, il sostituto d’imposta deve tener conto della retribuzione contrattuale per la determinazione del reddito di lavoro dipendente che, assieme ai redditi assimilati, devono essere presi in considerazione al fine di verificare il requisito della “capienza” (fermo restando che per la determinazione dell’importo del bonus Irpef, eventualmente in tal modo spettante, dovrà tener conto della retribuzione effettivamente percepita).
Compilazione della Certificazione Unica 2021
In sede di compilazione della CU2021, il sostituto di imposta dovrà compilare i punti 478, 479 e 480.
- Punto 478: la casella risulterà barrata nel caso in cui siano state erogate somme a sostegno del reddito (ammortizzatori sociali e/o congedi COVID-19). La casella risulterà compilata anche nei casi in cui non sia stata “attivata” la Clausola di Salvaguardia oppure qualora il reddito erogato sia stato superiore al limite di reddito previsto per il riconoscimento del Bonus Irpef e del Trattamento Integrativo (tale compilazione consentirà, in sede di dichiarazione dei redditi, in analogia a quanto avviene con riferimento a tutte le altre disposizioni fiscali quali detrazioni per lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazione per oneri, etc., la riliquidazione di quanto già operato dal sostituto).
- Punto 479: verrà riportato l’intero reddito da lavoro dipendente erogato al lavoratore nell’anno di imposta. La casella 479 risulterà compilata anche in caso di pagamento diretto da parte degli enti deputati alla erogazione degli ammortizzatori COVID-19 (in questo caso, risulterà riportato esclusivamente il reddito erogato dal sostituto di imposta). Quanto indicato nella casella 479 sarà tendenzialmente inferiore a quanto riportato nella casella 480, in quanto il primo importo è riferito all’ammontare del reddito effettivamente erogato, mentre quanto indicato nella casella 480 è riferito all’ammontare del reddito che sarebbe stato erogato nel periodo d’imposta in assenza di ammortizzatori COVID-19 (reddito contrattuale).
- Punto 480: verrà indicato il reddito contrattuale che sarebbe stato erogato in assenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Si tratta dell’importo teorico che sarebbe spettato al dipendente in assenza di ammortizzatori COVID-19; pertanto, nella casella 480, il datore di lavoro dovrà riportare tale ammontare teorico. Alla retribuzione contrattuale non dovrà essere sommato quanto erogato dagli Enti di previdenza.
Compilazione del modello 730: rigo C14 (colonne 7, 8 e 9)
Quanto indicato ai righi 478, 479 e 480 del modello CU2021 dovrà essere riportato al rigo C14 del modello 730/2021.
- Colonna 7 “Fruizione misure sostegno del lavoro”: la casella dovrà essere barrata qualora risultasse barrato il punto 478 della CU2021, dal momento che nell’anno 2020 il lavoratore ha fruito degli ammortizzatori sociali e dei congedi parentali COVID-19;
- Colonna 8 “Reddito da lavoro dipendente”: nella casella dovrà essere riportato l’ammontare del solo reddito da lavoro dipendente effettivamente percepito, indicato al punto 479 della CU2021;
- Colonna 9 “Retribuzione contrattuale”: nella casella dovrà essere riportato l’ammontare della retribuzione contrattuale e degli altri redditi assimilati che sarebbero spettati in assenza di ammortizzatori COVID-19, indicato al punto 480 della CU.
Sara Leon – Centro Studi CGN