Contributo a fondo perduto anche per le associazioni sportive dilettantistiche

Anche le associazioni sportive dilettantistiche potranno richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni (DL n. 41/2021). Chiariamo quali sono i requisiti oggettivi e soggettivi per beneficiare dell’agevolazione.

Come noto, l’art. 1 del decreto suddetto ha introdotto un contributo a fondo perduto destinato a ristorare tutti “i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”. Pertanto, tutte le associazioni sportive dilettantistiche che esercitano un’attività commerciale, parallelamente a quella istituzionale, sono in possesso dei requisiti soggettivi per poter richiedere il contributo. Un esempio potrebbe essere quello di un circolo sportivo che gestisce un bar al suo interno oppure, allargano la prospettiva interpretativa, quello di un’associazione che incassa proventi a seguito di un contratto di sponsorizzazione. Le due tipologie di ricavi citati ricadono in quelle previste dall’art. 85 del TUIR: secondo il decreto sostegni non ha alcuna rilevanza la forma giuridica attraverso la quale questi ricavi vengono conseguiti, ma solo il fatto che vengano incassati nell’esercizio di una attività commerciale con partita IVA.

Ma se dal punto di vista soggettivo non sembrano esserci dubbi che possano far cadere in errore il contribuente che si accinge ad inviare la domanda di contributo, dal punto di vista oggettivo occorre fare alcune considerazioni.

Il primo requisito oggettivo è quello del limite di ricavi, che non deve essere superiore alla soglia di 10 milioni di euro nel secondo periodo anteriore al 2021, anno di entrata in vigore del decreto. Se per le associazioni che hanno il periodo coincidente con l’anno solare non vi è alcun dubbio che si debbano prendere a riferimento i ricavi conseguiti nel 2019, per le associazioni con periodo d’imposta a cavallo dell’anno va fatta una valutazione differente. Infatti, se l’associazione ha periodo d’imposta 1° luglio – 30 giugno dell’anno successivo, per il calcolo del limite dei ricavi va preso in considerazione l’intervallo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019.

Il secondo requisito oggettivo è la riduzione del fatturato: l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 deve essere inferiore del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato 2019. Qui la norma è chiara e dice che “al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi”. Pertanto, dato che il periodo d’imposta ai fini IVA è sempre coincidente con l’anno solare, anche le associazioni che hanno il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare dovranno calcolare la riduzione del fatturato nei 12 mesi che vanno dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

Nel computo non dovranno essere prese in considerazione le prestazioni “non commerciali”, ossia quelle effettuate in funzione dello scopo istituzionale.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/