Contributo a fondo perduto: buon fine, sospensione e scarto dell’istanza

Il Decreto Sostegni prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto (art. 1, DL 41/2021) per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, in presenza di determinati requisiti (calo del fatturato e fasce di ricavi e compensi) con un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. La richiesta del contributo può essere effettuata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso. Con l’apertura del canale telematico, chiariamo qual è il flusso procedurale e quali sono le ulteriori opzioni in capo al contribuente in caso di errori nella presentazione dell’istanza.

Il canale per trasmettere l’istanza verrà aperto a partire dal giorno 30 marzo e fino al 28 maggio 2021 e prevede un flusso procedurale con i seguenti passaggi:

  • attestazione presa in carico: si tratta della prima ricevuta rilasciata dal sistema informativo attestante la presa in carico ai fini della successiva elaborazione;
  • in alternativa, il sistema può rilasciare la ricevuta di scarto a seguito del mancato superamento dei controlli formali dei dati in essa contenuti (l’esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori, eccetera).

Successivamente alla presa in carico, il sistema effettua dei controlli più approfonditi (per esempio, il controllo di coerenza di alcuni dati, la verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente sia effettivamente l’intestatario o cointestatario dell’Iban indicato, eccetera) che possono richiedere qualche giorno.

Al termine di tali controlli, il sistema conclude l’elaborazione e:

  • in caso di esito negativo, scarta l’istanza con indicazione della motivazione;
  • in caso di incongruenza dei dati dell’istanza rispetto ai dati dichiarativi presenti nel sistema dell’Anagrafe Tributaria, sospende l’istanza per ulteriori controlli;
  • in caso di esito positivo, emette il mandato di pagamento del contributo spettante sull’Iban indicato o riconosce il credito d’imposta.

L’esito finale di elaborazione è esposto tempestivamente al link “Consultazione esito” nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Nel caso di scarto dell’istanza, il soggetto richiedente può trasmettere una nuova istanza entro il 28 maggio 2021. Uno dei motivi più frequenti di scarto è costituito dall’invalidità dell’Iban indicato. Il contribuente dovrà procedere a verificare l’esattezza dell’Iban e, nel caso in cui risultasse corretto, dovrà approfondire il motivo del mancato riscontro mediante contatto con il proprio istituto di credito. I motivi più frequenti che portano allo scarto per invalidità dell’Iban sono:

  • Iban non più valido a seguito di fusione tra banche;
  • conto corrente chiuso;
  • conto corrente non intestato al soggetto richiedente.

In merito invece alla sospensione dell’istanza, le cause possono derivare da verifiche effettuate:

  • sulle dichiarazioni dei redditi 2020 per il 2019 (es. assenza di dichiarazione, dichiarazione con ammontare di ricavi o compensi superiore a quello inserito nell’istanza, ecc.);
  • sulle Comunicazioni di Liquidazione Periodica Iva;
  • sulle dichiarazioni Iva riferite agli anni 2019 e 2020;
  • sui dati acquisiti dall’Agenzia delle entrate mediante i processi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici (es. ammontare medio mensile delle operazioni attive dichiarato inferiore a quello riportato in istanza).

A fronte di ogni motivazione di sospensione, il contribuente deve valutare se ha indicato dati errati nell’istanza o se invece ad essere errati sono gli adempimenti dichiarativi:

  • nel primo caso, potrà procedere ad inviare una nuova istanza con dati corretti entro il 28 maggio 2021;
  • nel secondo caso, si suggerisce di procedere a regolarizzare la propria posizione fiscale prima di inviare nuovamente l’istanza entro il 28 maggio 2021.

In caso di errori, il contribuente può correggere l’istanza con i dati corretti presentandone una nuova in sostituzione della precedente, purché non sia stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.

Nel caso in cui, invece, l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento o sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta, al contribuente non è concessa la possibilità di trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.

Se il richiedente si accorge di aver presentato un’istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento, anche oltre il 28 maggio 2021, un’istanza di rinuncia totale al contributo.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN