Il Decreto Sostegni (DL 41/2021) prevede l’annullamento automatico dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Analizziamo i contenuti essenziali del provvedimento normativo evidenziando i soggetti beneficiari, i carichi che saranno annullati e le modalità operative per verificarne l’annullamento.
I beneficiari della misura in commento sono:
- le persone fisiche
- i soggetti diversi dalle persone fisiche
che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Da un punto di vista oggettivo, la misura fiscale riguarda i debiti delle persone fisiche e non, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2010 di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. A tale riguardo, va ricordato che ne sono espressamente esclusi:
- gli importi dovuti a titolo di aiuti di Stato illegittimi;
- le sanzioni comminate da autorità penali;
- le somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti;
- le entrate costituenti risorse proprie dell’Unione europea (ad esempio, dazi);
- l’Iva all’importazione.
È il caso di sottolineare che:
- l’annullamento avverrà per singola partita e non per cartella esattoriale, vale a dire che per l’annullamento dei carichi non rileva l’importo totale della cartella di pagamento, bensì l’importo delle singole partite indicate nella medesima cartella;
- per meglio precisare, il carico corrisponde all’importo complessivo del provvedimento che è alla base dello stesso. Per esempio, la multa stradale costituisce un carico differente rispetto alla liquidazione della dichiarazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR 600/1973. Se ciascuno dei provvedimenti non supera i 5mila euro, entrambi possono beneficiare dell’azzeramento;
- è possibile che all’interno della medesima cartella debbano distinguersi partite rientranti nello stralcio, in quanto d’importo residuo inferiore alla soglia di 5.000 euro, e partite escluse perché d’importo residuo superiore a tale soglia;
- rientrano nel provvedimento di stralcio anche i carichi al di sotto dei 5.000 euro rientranti in una precedente richiesta di definizione agevolata (ex art. 3 DL n. 119/2018, art. 16-bis del DL n. 34/2019 e art. 1, commi da 184 a 198, della L. 145/2018);
- si prende in considerazione l’importo residuo risultante alla data del 23 marzo 2021 (non quello originariamente iscritto a ruolo). Vuol dire che un carico iscritto a ruolo inizialmente, ad esempio, per 7.000 euro potrà rientrare nello stralcio se sono intervenuti pagamenti parziali entro la data di entrata in vigore che hanno portato l’importo residuo sotto la soglia di 5.000 euro;
- l’importo di 5.000 euro deve essere computato includendo il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni. Risultano esclusi dal computo gli aggi di riscossione e gli interessi di mora.
Lo stralcio riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo. Rientrano nell’istituto giuridico in commento anche i contributi previdenziali, tenendo presente che dallo stralcio ne deriverà il mancato riconoscimento delle somme non versate ai fini del montante contributivo sul quale si calcola l’importo delle prestazioni pensionistiche spettanti.
Non sono previsti particolari adempimenti da parte dei contribuenti per lo stralcio delle cartelle. L’Agenzia delle Entrate/Riscossione provvederà in autonomia senza inviare alcuna comunicazione al contribuente. Il contribuente, pertanto, se vorrà verificare l’avvenuta cancellazione dei debiti potrà procedere secondo le seguenti modalità:
- direttamente, recandosi personalmente presso gli uffici ADER presenti sul territorio nazionale;
- in via telematica, consultando la propria posizione debitoria all’interno dell’area riservata disponibile sul sito dell’Agente della Riscossione avvalendosi di apposite credenziali.
Si prevede l’emanazione di un decreto attuativo del MEF entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del Decreto Sostegni per la definizione delle modalità e delle date dell’annullamento dei debiti oggetto della misura in commento. I pagamenti relativi ai ruoli di importo non superiore a 5.000 euro effettuati fino alla data indicata nel decreto attuativo del Decreto Sostegni non sono in alcun caso restituiti, anche se la partita rientra tra quelle annullabili. Si segnala quanto riportato nelle ultime FAQ di Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), secondo le quali sono temporaneamente sospese tutte le attività di recupero dei ruoli in esame, a prescindere dalla posizione reddituale del debitore, fino alla data recata nel provvedimento attuativo.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN