Documentazione da esibire per la tracciabilità delle spese detraibili: domande e risposte

Nell’anno 2020, una delle tematiche rilevanti per il Fisco italiano è stata l’introduzione, con la Legge di Bilancio, dei pagamenti con mezzi tracciabili come condizione necessaria per usufruire di determinate detrazioni, in sede di dichiarazione dei redditi. Rispondiamo alle domande più frequenti sul tema, sulla base dei chiarimenti finora forniti dall’Agenzia delle entrate.

Quali sono i metodi di pagamento ammessi?

I contribuenti, per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19% sugli oneri indicati all’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, possono utilizzare:

  • bonifico bancario o postale;
  • altri sistemi tracciabilicome previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 241/97 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Con la Risposta ad Interpello n. 180 del 2020, l’Agenzia delle entrate esclude che il pagamento delle spese detraibili mediante circuiti di credito commerciale ne garantisca la tracciabilità.

Allo stesso modo, non sono considerate tracciabili le spese pagate in contanti, con successivo rilascio, mediante apposito software, di una ricevuta di pagamento da allegare alla fattura con indicazione dei dati del paziente, dei riferimenti del medico, della prestazione eseguita e della data (Risposta ad Interpello n. 247 del 2020).

Sono invece ammesse le applicazioni di pagamento via smartphone, collegate ad un conto corrente e gestite da istituti di moneta elettronica autorizzati, a condizione che dalle rilevazioni contabili del conto corrente a cui l’Istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni della App stessa, sia possibile garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine dei controlli (Risposta ad Interpello n. 247 del 2020).

Cosa accade se pago la mia prestazione con la carta di un familiare?

L’Amministrazione finanziaria ha specificato che “l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesanon rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto” (Risposta n. 431 del 2 ottobre 2020).

In definitiva, l’Agenzia delle entrate, con la sopra citata Risposta, sostiene che il contribuente possa utilizzare la carta di credito di un soggetto terzo per pagare le spese detraibili ad esso intestate, senza perdere il diritto alla detrazione, purché abbia effettivamente sostenuto tale onere.

Come mi comporto con le spese dei figli?

Per quanto riguarda le spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico, valgono le regole già note: il genitore che ha sostenuto la spesa ha il diritto di godere della detrazione.

Nel solo caso in cui il documento di spesa sia intestato al familiare a carico, senza indicazione del genitore che ha provveduto al pagamento, è prevista la possibilità di annotare il documento di spesa con l’effettiva percentuale di sostenimento dell’uno o dell’altro genitore, a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di tale ultima detrazione.

La detrazione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell’interesse del figlio anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all’altro genitore a condizione, tuttavia, che quest’ultimo sia fiscalmente a carico del genitore che ha sostenuto la spesa.

Non è esclusa la possibilità che un genitore paghi la spesa del figlio a carico attraverso mezzi tracciabili collegati al conto corrente dell’altro genitore, purché la spesa sia effettivamente rimasta a carico di colui che beneficia della detrazione.

È sufficiente l’annotazione del pagamento tracciabile in fattura da parte di chi ha emesso il documento di spesa?

In mancanza di chiarimenti definitivi sul punto da parte dell’Amministrazione finanziaria, è in ogni caso preferibile avere a disposizione tutta la documentazione a supporto reperibile dal contribuente.

Tuttavia, sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione, per la successiva produzione all’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 431 del 2 ottobre 2020 ribadisce che “il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.”

Pertanto:

  • nel caso in cui il metodo di pagamento sia stato annotato sul documento di spesa da chi effettua la prestazione o il servizio, non sarebbe necessario esibire ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV, sebbene sia consigliabile conservarne copia;
  • qualora, invece, dalla fattura non sia possibile ricavare il metodo di pagamento utilizzato, si renderà sempre necessario avere a disposizione quantomeno la ricevuta Bancomat o, in mancanza, l’estratto conto dettagliato ovvero altro documento idoneo a dimostrare l’avvenuto esborso mediante uno dei mezzi tracciabili previsti dalla normativa. In mancanza, non sarà possibile tenere conto della relativa spesa in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Le certificazioni riassuntive annuali dei pagamenti (es. rette casa di riposo, asilo nido, mense…) annotate con il metodo di pagamento utilizzato per gli esborsi nel corso del periodo d’imposta sono da ritenersi esaustive?

In attesa dei chiarimenti definitivi sul punto da parte dell’Amministrazione finanziaria, è preferibile avere a disposizione tutta la documentazione a supporto reperibile dal contribuente al fine di evitare la futura contestazione di mancanze documentali che comporterebbe la perdita del beneficio di detraibilità della spesa.

Sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione finora rese note, infatti, si ritiene che, non costituendo la certificazione riassuntiva dei pagamenti un vero e proprio documento di spesa equiparabile alla fattura, l’annotazione sulla stessa del metodo di pagamento tracciabile non sia sufficiente, essendo necessario conservare anche le ricevute dei singoli pagamenti.

Lo scontrino emesso dal POS (terminale di pagamento), anche se privo dell’intestatario del conto, può ritenersi un documento sufficiente ai fini della detrazione?

In assenza di ulteriori specifiche in merito da parte dell’Agenzia delle entrate, si ritiene che lo “scontrino bancomat” non costituisca documentazione sufficiente al fine di comprovare l’utilizzo del metodo tracciabile, non riportando i dati dell’esercente, né quelli dell’intestatario del conto corrente di riferimento.

Marianna Mazzucco – Centro Studi CGN