Entro il 30 aprile il versamento degli acconti

Ancora qualche giorno per il versamento del secondo acconto delle imposte da versare il prossimo 30 aprile per tutti quei contribuenti che hanno posticipato il versamento che avrebbero dovuto effettuare entro il 30 novembre 2020. Chi sono i soggetti interessati al versamento entro il 30 aprile?

I decreti emergenziali che sono stati emanati dal Governo nel corso del 2020 a seguito della crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid19, tra le altre agevolazioni, hanno posticipato il versamento del secondo o unico acconto delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi che scadeva il 30 novembre 2020.

Lo slittamento del termine di pagamento dell’acconto dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 è stato concesso per venire in aiuto ai contribuenti colpiti dalla crisi di liquidità innescata dallo stop alle attività in seguito all’emergenza Coronavirus. Vediamo in sintesi i vari provvedimenti che hanno posticipato il versamento.

Decreto Agosto (art. 98 D.L. 104/2020)

L’articolo 98 del D.L. 104/2020 (decreto Agosto) ha posticipato al 30 aprile 2021 il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF.

Hanno potuto usufruire di tale proroga al 30 aprile 2021, i soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

La proroga al 30 aprile 2021 si applica ai soggetti in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, ai soggetti in regime forfetario, ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale e ai soggetti che presentano cause di esclusione o inapplicabilità dagli ISA.

Ristori bis (art. 6 D.L. 149/2020)

L’articolo 6 del D.L 149/2020 (cosiddetto decreto Ristori bis), aveva disposto la proroga al 30 aprile 2021 per i soggetti ISA che non hanno subito calo di fatturato ma rientranti negli allegati “1” e “2” del decreto e che hanno domicilio fiscale o sede in una delle regioni rosse alla data del 26 novembre 2020 e per i soggetti ISA che non hanno subito calo di fatturato ma che esercitano attività di gestione di ristoranti aventi domicilio fiscale o sede in una delle regioni arancioni alla data del 26 novembre 2020.

Ristori quater (art. 1 D.L. 157/2020)

L’articolo 1 del decreto legge n. 157/2020 (Ristori quater), aveva previsto una più ampia proroga del termine di pagamento per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato (ovunque localizzate senza distinzione di colore) ma con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione di fatturato o corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Come ogni anno, il calcolo dell’acconto delle imposte va effettuato con il “metodo storico” o con il “metodo previsionale”, nel caso in cui si prevede un calo di reddito rispetto all’esercizio precedente.

Ricordiamo che, per questa seconda ipotesi, il cosiddetto decreto liquidità (D.L. 23/2020) ha concesso ai contribuenti, sia persone fisiche che giuridiche, la possibilità di determinare gli acconti delle imposte dirette e dell’imposta regionale sulle attività produttive con il metodo previsionale senza l’applicazione di sanzioni per eventuali scostamenti tra gli importi dovuti e gli importi versati.

La non sanzionabilità per l’omesso o insufficiente versamento degli acconti vige se l’importo pagato in acconto non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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