Il nuovo art. 39 del Codice deontologico dei Commercialisti e degli Esperti contabili cambia passo e amplia il raggio d’azione: da “Rapporti con la stampa” a “Rapporti con i mezzi di informazione e di comunicazione sociale”. Il CNDCEC, infatti, aggiorna i principi e i doveri che gli Iscritti agli ODCEC devono tenere nell’esercizio della professione rispetto ai social network e, in generale, rispetto a qualunque mezzo di informazione e di comunicazione sociale.
Infatti, con l’ampliarsi degli ambiti in cui sono presenti i professionisti, il CNDCEC ha sentito il bisogno di aggiornare il relativo codice deontologico.
Come sappiamo, per esperienza quotidiana, i contesti frequentati dai professionisti non sono solo più quelli nei quali si presenzia fisicamente (al momento purtroppo abbastanza rari). In misura sempre maggiore, sono le “nuove piazze virtuali” i “luoghi” nei quali si esprime la massima visibilità.
I principi etici di fondo non sono certo cambiati e, anzi, la rivisitazione del Codice deontologico li conferma, inserendoli però negli attuali contesti di cui si è detto.
Pertanto, per esempio, permane l’obbligo di riservatezza nei confronti del cliente, comportamento che si lega ai dettami dell’art. 44 dello stesso Codice (non possono essere menzionati nominativi di clienti che non abbiano fornito il proprio consenso).
Ma passiamo alle novità. Esse sono di fatto inserite nell’art. 39 c. 2 nel quale si prevede che: Nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, l’iscritto deve, in ogni caso, agire con rispetto e considerazione e preservare l’immagine e il decoro della professione, assicurando l’osservanza dei doveri e il rispetto degli obblighi indicati negli articoli 6, commi 1 e 2, 11, 15, comma 2, 28, comma 1 e 29, comma 1.
Questi ultimi richiami si riferiscono:
- in quanto all’art. 6 (INTEGRITÀ) all’agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le attività e relazioni tenute dall’Iscritto, sia di natura professionale, sia di natura personale, per esempio senza fare discriminazioni di religione, razza, etnia, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale. Ancora, il professionista non deve essere in alcun modo associato con dichiarazioni, comunicazioni o informative, a chiunque indirizzate, che non rispondano a verità, che contengano informazioni fuorvianti, ovvero ancora che omettano informazioni fondamentali;
- in quanto all’art. 11 (COMPORTAMENTO PROFESSIONALE) perché esso principalmente deve essere consono alla dignità, all’onore, al decoro e all’immagine della professione, anche al di fuori dell’esercizio della stessa;
- in quanto all’art. 15 (COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI) perché il professionista, pur nella libertà d’espressione e critica, non può usare espressioni sconvenienti ed offensive nello svolgimento dell’attività professionale, nemmeno per ritorsione nei confronti del comportamento scorretto di colleghi o di terzi;
- in quanto all’art.28 (INCARICHI ISTITUZIONALI) perché in tal caso, il professionista deve operare con spirito di servizio nei confronti dell’intera categoria per la valorizzazione della professione e nell’interesse pubblico;
- in quanto all’art. 29 (RAPPORTI CON GLI ORDINI E I CONSIGLI DI DISCIPLINA LOCALI E IL CONSIGLIO NAZIONALE) perché in tal caso, pur nel diritto costituzionalmente garantito di libertà d’espressione e critica, il professionista, nei confronti dei predetti organi, deve comportarsi con rispetto e correttezza.
Pertanto, si può dire che le nuove prescrizioni, introdotte nell’art. 39 ed in vigore dal 1° aprile 2021, ribadiscono principi generali già diffusamente contenuti nel Codice deontologico dei Commercialisti e degli Esperti contabili.
La loro precisazione, nell’esplicita introduzione nel predetto Codice, diventa però vincolante per tutti gli iscritti ai fini di accrescere la consapevolezza del loro ruolo anche in mutati contesti sociali.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo