Il Consiglio di Stato (Sezione sesta), con la sentenza del 4 marzo 2021 n. 2643, ha accolto il ricorso del Consiglio Nazionale del Notariato sancendo l’illegittimità delle Startup costituite senza intervento notarile. Ma facciamo un passo indietro e ricostruiamo cronologicamente la questione.
La Legge 33/2015 prevedeva che l’atto costitutivo (e le successive modificazioni) di SRL costituite con requisiti di Startup Innovative potessero essere redatti per atto pubblico o per atto sottoscritto digitalmente. Il successivo Decreto del MISE del 17.02.2016 ha invece previsto come unica possibilità la redazione informatica con impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori (escludendo quindi la redazione per atto pubblico). La successiva Circolare 3691/C del 1° luglio 2016 ha poi definito le specifiche tecniche di compilazione e dettato le istruzioni agli uffici per iscrivere tali atti al Registro Imprese.
Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) presentò subito ricorso, chiedendo l’annullamento del DM del 17.02.2016. Dopo che il TAR del Lazio, con la sentenza n. 10004 del 2017, ha sostanzialmente respinto il ricorso del CNN, lo stesso fece appello al Consiglio di Stato.
Con la recente sentenza n. 2643 del 4 marzo 2021, viene quindi reso illegittimo il Decreto MISE del 17.02.2016, e di conseguenza illegittima anche la costituzione di Startup senza intervento notarile, in quanto priva del necessario controllo di legalità (c.d. “verifiche sostanziali”). Il Conservatore del Registro Imprese, sulla base del DPR 581/1995, conduce infatti solo “verifiche formali” sugli atti depositati, mentre le recenti Direttive europee affermano la necessita di un controllo di legalità sia in sede di costituzione sia di successiva modificazione delle società di capitali: in assenza di atto pubblico, pertanto, dev’esserci all’atto della costituzione un controllo preventivo, amministrativo e giudiziario.
Attualmente, inoltre, in base al DL 179/2012, la Startup che perde i requisiti iniziali mantiene l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro Imprese senza necessità di modificare o ripetere l’atto. In assenza di un’idonea copertura legislativa al riguardo, l’attuale impianto legislativo si apriva a possibili aggiramenti della normativa sulla costituzione delle SRL.
A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, dallo scorso 29 marzo 2021 e fino al nuovo intervento del legislatore, le Startup non potranno più costituirsi gratuitamente online ma dovranno necessariamente ricorrere all’atto notarile. Allo stesso modo potranno iscriversi alla sezione ordinaria del registro imprese solo le Startup costituite con atto pubblico. La Piattaforma web di redazione dell’atto costitutivo e dello Statuto è attualmente sospesa.
A questo contesto si aggiunge l’obbligo degli Stati membri di recepire nei propri ordinamenti la Direttiva UE 1151/2019 entro il prossimo 01.08.2021. La Direttiva, figlia dell’esigenza di digitalizzazione dei processi e di rinnovamento normativo, prevede l’emanazione di norme che consentano, senza obbligare, la costituzione di alcuni tipi di società completamente online. Vengono indicate, quali soggetti interessati alla nuova disciplina, le piccole e medie imprese (PMI) costituite sotto forma di SRL o SRLS.
Il Consiglio nazionale del notariato, nell’audizione alla Camera dello scorso 08.06.2020, ha rilevato l’importanza del controllo notarile nella costituzione delle SRL online. Ha inoltre offerto il proprio contributo consultivo, al fine di elaborare una normativa di recepimento che operi novellando il Codice civile e proporre una soluzione progettuale tecnologica che coniughi sicurezza giuridica e informatica, costituita da una propria piattaforma informatica unica per la costituzione delle SRL online. Il Consiglio Nazionale del Notariato sta già lavorando per mettere a disposizione una propria piattaforma informatica che garantisca gli stessi standard di sicurezza e di efficienza tipici dell’attività notarile in presenza, che comprende l’accertamento dell’identità delle parti, la verifica delle loro volontà con l’adeguamento delle stesse alla legge, la stipula dell’atto e l’effettuazione dei relativi adempimenti.
Davide Bottos – Centro Studi CGN