Dal confronto dei dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali per i periodi d’imposta 2019/2020, l’Agenzia delle Entrate individuerà i soggetti che potranno avvalersi della possibilità di pagare imposte e contributi 2017 e 2018 senza sanzioni e somme aggiuntive.
L’art. 5 del D.L. Sostegni n. 41/2021 prevede che i soggetti maggiormente colpiti dagli effetti negativi del perdurare della pandemia da COVID-19 possano affrontare più agevolmente i pagamenti dei debiti fiscali maturati negli anni 2017 e 2018.
Ma andiamo per ordine.
Il provvedimento in esame riguarda:
- le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (art. 36-bis D.P.R. n.600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) eseguito sulle dichiarazioni fiscali dei Redditi, IRAP, IVA, Sostituti d’imposta, presentate per gli anni 2017 e 2018;
- i soggetti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021, che hanno subito nel periodo d’imposta 2020 una riduzione maggiore del 30% rispetto al periodo d’imposta 2019 come risultante dal volume d’affari IVA oppure ricavi/compensi.
L’Agenzia delle Entrate sulla base:
- dei volumi d’affari indicati nelle dichiarazioni IVA presentate per i periodi d’imposta 2020 e 2019;
- delle dichiarazioni dei redditi presentate per i periodi d’imposta 2020 e 2019 dai soggetti che esercitano attività non soggette a IVA;
se verificherà la diminuzione di almeno il 30% tra il periodo d’imposta 2020 e il 2019, provvederà all’emissione dei predetti avvisi bonari senza gravarli di sanzioni e somme aggiuntive.
La disposizione normativa prevede l’emanazione di provvedimenti di attuazione.
Pertanto, nonostante le comunicazioni scaturenti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 si siano concluse già al 31 dicembre 2020 (mentre le comunicazioni scaturenti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 si concluderanno entro il 31 dicembre 2021), gli avvisi bonari non saranno inviati fino alla conclusione dei relativi provvedimenti di attuazione da emanare. Peraltro, per i soggetti economici che effettuano operazioni non soggette ad IVA (per es. minimi o forfettari) bisognerà attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi prevista per il 30 novembre 2021. Di fatto, quindi, l’elaborazione delle comunicazioni per le definizioni agevolate scaturenti dal confronto 2020/2019 potrà essere eseguita a partire dal 1° maggio 2021 per gli operatori economici che svolgono attività soggette ad IVA, e a partire dal 1° dicembre 2021 per gli altri.
È previsto che l’Agenzia delle Entrate invii all’indirizzo PEC o mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti individuati come sopra la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo. È possibile che i provvedimenti attuativi prevedano altri canali per le predette comunicazioni/proposte (un’ipotesi potrebbe essere tramite il cassetto fiscale del contribuente).
La definizione agevolata si perfezionerà con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, ma resta fermo per il contribuente di potersi avvalere della rateizzazione delle somme dovute (in massimo otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se l’importo dell’avviso è maggiore di € 5.000, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo).
Infine, l’art. 5 c. 6 del predetto D.L. n. 41/2021 prevede che, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle prescritte scadenze, si applicheranno le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e procedure di riscossione.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo