La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune novità in tema di semplificazione degli adempimenti fiscali, tra le quali ricordiamo: l’abrogazione dell’esterometro a partire dal 2022, la proroga del divieto di fatturazione elettronica per gli operatori del sistema sanitario e i nuovi termini di registrazione delle fatture emesse per i contribuenti trimestrali. In questo articolo ci soffermiamo in particolare sulle modifiche apportate alla disciplina riguardante il termine per l’annotazione delle operazioni attive alla luce del recente intervento del legislatore.
La Legge di Bilancio 2021 concede, ai soggetti che liquidano l’IVA trimestralmente su opzione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 542/1999, di annotare le fatture emesse nei registri entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (art. 1 c. 1102).
La semplificazione non interessa quindi tutti i contribuenti ma solamente gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che, nell’anno solare precedente, hanno conseguito un volume d’affari non superiore a:
- 400.000,00 € per chi svolge prestazioni di servizi;
- 700.000,00 € per chi svolge altre attività ovvero cessioni di beni.
Prima di analizzare nel dettaglio quest’ultima novità ricordiamo quali sono i termini ordinari per la registrazione delle fatture emesse.
Termini generali per la registrazione delle fatture emesse
L’art.23 del D.P.R. 633/1972 definisce le regole per l’annotazione delle fatture emesse nei registri IVA stabilendo che: “Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.”
Ricordiamo, inoltre, che il legislatore era già intervenuto col D.L. 119/2018 modificando l’articolo 23 D.P.R. 633/1972 che, prima della modifica, prevedeva che le fatture emesse fossero annotate nei registri entro il quindicesimo giorno successivo alla data di emissione delle stesse.
Questa riformulazione ha conseguentemente comportato una modifica alla logica di annotazione delle fatture emesse nei registri, che ora devono essere stampate “nell’ordine della loro numerazione” e non più “nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione”.
Dalla lettura della relazione illustrativa alla Legge di Bilancio, emerge quindi che l’intento del legislatore è quello di allineare i termini per la registrazione delle fatture attive con quelli di liquidazione dell’imposta.
Nuovi termini per la registrazione delle fatture emesse dai contribuenti trimestrali
Soffermandoci quindi sulla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, l’art. 1 comma 1102 modifica sostanzialmente l’art. 7 D.P.R. 542/1999 aggiungendo il comma 3-bis: “I soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all’articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.”
Facendo un esempio, quindi, prima dell’intervento della Legge di Bilancio 2021, un contribuente che aveva emesso una fattura datata 28 giugno poteva annotarla nei registri entro il quindicesimo giorno del mese successivo, ovvero entro il 15 luglio.
Con i nuovi termini per la registrazione della fattura, il legislatore concede dunque al contribuente più tempo per l’annotazione delle fatture attive: il termine per la registrazione della fattura emessa in data 28 giugno 2021 slitta, passando dal 15 al 31 luglio 2021. La fattura così registrata confluirà nella liquidazione IVA del secondo trimestre, la cui scadenza di versamento è il 20 agosto 2021.
La Legge di Bilancio non ha modificato le sanzioni previste per l’omessa/errata annotazione delle fatture nei registri: ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 471/1997, qualora vengano violati gli obblighi inerenti la “registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati” è dovuta una sanzione amministrativa compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente registrato nel corso dell’esercizio.
La stessa sanzione è dovuta anche dai soggetti che annotano nei registri un’imposta inferiore a quella dovuta.
Infine, se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione dovuta è fissa, con un importo che va da un minimo di 250,00 € a un massimo di 2.000,00 €.
Giulia Bianchet – Centro Studi CGN