Operazioni con parti correlate e relativa informativa in nota integrativa

Che cosa sono le parti correlate? Quali sono le operazioni che possono essere concluse tra parti correlate? Qual è il loro corretto trattamento contabile? Come compilare la nota integrativa? Ecco le risposte.

L’articolo 2427 del Codice Civile, al punto 22-bis, prevede che in nota integrativa debbano essere indicate “le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”.

La definizione di parti correlate deriva dallo IAS 24, il quale prevede che una parte è correlata ad un’entità se:

(a) direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte:

(i) controlla l’entità, ne è controllata, oppure è sotto comune controllo (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);

(ii) detiene una partecipazione nell’entità tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima; o

(iii) controlla congiuntamente l’entità;

(b) la parte è una società collegata (secondo la definizione dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate) dell’entità;

(c) la parte è una joint venture in cui l’entità è una partecipante (vedere IAS 31 Partecipazioni in joint venture);

(d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità o della sua controllante;

(e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);

(f) la parte è un’entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole di uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; o

(g) la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell’entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Fanno parte delle operazioni contemplate dallo IAS 24 i trasferimenti di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Come precedentemente esposto, le operazioni con parti correlate devono essere riportate in nota integrativa se rilevanti e se non concluse alle normali condizioni di mercato.

Per quanto concerne il concetto della rilevanza risulta opportuno fare riferimento al principio della significatività, secondo quanto previsto dall’OIC 11.

Relativamente invece al secondo aspetto occorre considerare il fattore prezzo, ma anche analizzare le motivazioni secondo cui si è optato di concludere un’operazione con una parte correlata piuttosto che con soggetti terzi.

L’OIC 12 riporta a titolo esemplificativo alcune operazioni che possono essere concluse tra parti correlate:

  • acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
  • acquisti o vendite di immobili ed altre attività (esempio impianti, macchinari, marchi, brevetti);
  • prestazione od ottenimento di servizi;
  • leasing;
  • trasferimenti per ricerca e sviluppo;
  • trasferimenti a titolo di licenza;
  • trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro od in natura);
  • clausole di garanzia o pegno;
  • estinzione di passività per conto dell’entità ovvero da parte dell’entità per conto di un’altra parte;
  • retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Esempio sull’informativa da indicare in nota integrativa:

“Con particolare riferimento a quanto richiesto dall’art. 2427 c.c., si segnala di aver posto in essere nel corso dell’esercizio 2020, operazioni rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato con la società Alfa Srl (società collegata).

Nel dettaglio, l’ammontare delle operazioni con parti correlate è risultato pari ad €500.000 a fronte della vendita di un impianto.”

Martina Bianchet – Centro Studi CGN