Superbonus 110%: in mancanza dell’APE ante-intervento non si perde il beneficio

La Risposta n. 571 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di accedere al Superbonus 110% presentando dopo la data di inizio lavori l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante-intervento.

È il caso di un contribuente che nel dicembre 2019 ha iniziato dei lavori sulla propria abitazione, che nello specifico hanno riguardato l’isolamento dell’involucro esistente (cappotto e isolamento copertura). Aggiornando la SCIA, ha incluso anche gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi, installazione impianto fotovoltaico e sostituzione della caldaia esistente con caldaia a condensazione. In seguito, tuttavia, causa l’emergenza sanitaria, ha dovuto sospenderli e ha quindi sostenuto le relative spese dopo il 1° luglio 2020.

Per tale ragione, i lavori sono potuti rientrare tra le fattispecie agevolabili al 110%, anche se iniziati prima dell’introduzione del Superbonus.

L’istante, tuttavia, risultava sprovvisto della documentazione necessaria per usufruire dell’agevolazione e nell’interpello si impegna a produrre alla data di ultimazione dei lavori, sia l’attestato di prestazione energetica della situazione ante intervento che post, insieme alle asseverazioni di congruità delle spese sostenute.

Vediamo insieme cosa prevede la normativa di riferimento.

È il  comma 3 dell’ articolo 119  del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio) che cita l’Attestato di Prestazione Energetica come certificazione per dimostrare concretamente il miglioramento energetico dell’immobile a seguito di determinati interventi:

«Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi […] devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio […] se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».

Mentre è  l’articolo 7, comma 3 del decreto interministeriale del 6 agosto 2020 (Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus) che ha disposto l’obbligatorietà dell’Ape nella situazione ante e post intervento.

Alla luce di quanto appena esposto, la questione che l’istante presenta è: posso accedere al Superbonus in mancanza dell’APE ante-intervento?

Nel fornire una risposta, l’Agenzia delle Entrate ripercorre la normativa di riferimento, puntualizzando che per aver diritto al Superbonus dovranno essere rispettati tutti gli ulteriori requisiti e gli adempimenti previsti dalla normativa agevolativa e dalla prassi. Ma in particolar modo richiama:

  • l’ 12 del sopra menzionato D.M. 6 agosto 2020 il quale specifica che le disposizioni e i requisiti tecnici richiesti «si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto»;
  • la Faq n. 5 pubblicata dall’Enea, nella quale si spiega che nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020, l’APE ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori.

Pertanto, fermo restando che per la fruizione del Superbonus 110% è necessario dimostrare il salto di almeno due classi energetiche o il conseguimento di quella più alta, tramite il raffronto dell’attestato di prestazione energetica prima e dopo intervento, è possibile redigere l’APE ante intervento successivamente all’inizio dei lavori che dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio degli stessi.

Elisabetta Marsano – Centro Studi CGN