Tassazione delle carte revolving emesse da banca estera

Aliquota al 10% sugli interessi percepiti e imposta di bollo da 2 euro per gli estratti conto inviati ai clienti per le carte di credito revolving emesse da una banca lussemburghese a persone fisiche non imprenditori residenti nel territorio dello Stato.

È la risposta che l’Agenzia delle Entrate fornisce ad una banca che intende conoscere preventivamente il parere dell’Amministrazione finanziaria sul trattamento fiscale degli interessi corrisposti da persone fisiche non imprenditori a favore della stessa e relativi alla propria attività da esercitarsi senza alcuna stabile organizzazione in Italia.

L’istituto bancario, con la domanda di interpello, intende sapere se la fattispecie, pur rientrando nel campo di applicazione dell’articolo 44 c. 1 del T.U.I.R., consente di determinare l’ammontare degli interessi da assoggettare a tassazione in Italia, al netto dei costi sostenuti per generare tale reddito, fermo restando l’applicabilità al caso di specie del regime convenzionale Italia-Lussemburgo, più favorevole, e se sia possibile dedurre dalla base imponibile anche le perdite su crediti che potranno derivare dalla commercializzazione delle carte di credito revolving in Italia.

Inoltre, chiede ancora l’istituto emittente la carta di credito, se l’estratto conto inviato mediante email ai clienti italiani rientri negli atti soggetti all’imposta di bollo in misura fissa di euro 2,00 quando la somma supera l’ammontare di euro 77,47.

Ecco, in sintesi, l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 67 dell’1 febbraio 2021. Con riferimento alla modalità di tassazione degli interessi che l’istituto bancario residente in Lussemburgo, privo di stabile organizzazione in Italia, percepisce da persone fisiche non esercenti attività di impresa residenti in Italia, l’Agenzia chiarisce che gli interessi pagati da un soggetto residente in Italia ad una banca non residente priva di stabile organizzazione in Italia seguono il trattamento impositivo degli interessi, elementi di reddito in relazione ai quali sono previste, anche ai fini convenzionali, apposite disposizioni.

In riferimento al caso in esame, in cui detti interessi sono corrisposti da soggetti privati residenti che, non essendo sostituti d’imposta, dal momento che non sono imprenditori, all’atto del pagamento non dovranno effettuare alcuna ritenuta alla fonte, l’istituto bancario estero, privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, deve tassare tali proventi in Italia, come redditi di capitale e presentare ai fini dichiarativi il Modello Redditi SC.

Dal momento che il nostro paese ha concluso con il Lussemburgo una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni, può trovare applicazione il regime previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

La Convenzione stabilisce il principio generale secondo cui gli interessi sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto percettore e tali interessi sono imponibili anche nello stato della fonte, ma se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10% dell’ammontare lordo degli interessi.

In merito al secondo quesito, il documento che la banca invia al cliente rientra nel campo di applicazione dell’articolo 13, c.2 della tariffa di cui al DPR n. 642/1972 in quanto trattasi di estratto conto relativo alle carte di credito revolving emesse e come tale soggetto a imposta di bollo fin dall’origine.

Ma cosa sono le carte revolving? E come funzionano?

Le carte di credito revolving sono delle carte di credito ricaricabili che hanno le stesse funzionalità delle carte di credito tradizionali, ma che a differenza di queste ultime, non prevedono l’addebito delle spese a fine mese. In buona sostanza, le carte revolving consentono, indipendentemente dalle disponibilità del proprio conto, di restituire le somme prestate dall’istituto bancario in rate mensili.

La particolarità di questo tipo di carte di credito è che non occorre l’apertura di alcun conto corrente. L’uso della linea di credito comporta per il cliente il pagamento degli interessi per gli acquisti di beni e servizi alla scadenza della data di restituzione della linea di credito.

Generalmente le carte revolving vengono pubblicizzate e promosse dalle banche perché sono strumenti molto più redditizi delle tradizionali carte di credito. Per il cliente della banca si tratta di uno strumento molto utile e versatile ma allo stesso tempo costoso. A pesare sul portafoglio del titolare della carta, oltre agli interessi contano anche i costi generali: le spese di incasso delle rate, le spese per l’invio dell’estratto conto della carta, le commissioni e gli oneri finanziari, le spese per il mantenimento, etc.

Sulle carte di credito revolving grava infatti un tasso annuo nominale (il cosiddetto TAN) piuttosto elevato ed un tasso annuo effettivo globale (il cosiddetto TAEG) che racchiude tutte le altre voci di costo per l’utilizzo della carta, abbastanza esoso (il TAEG è generalmente sempre più alto del TAN perché racchiude tutte le spese accessorie).

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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