Auto aziendali: breve guida alla gestione fiscale

Una delle scelte operabili dalle aziende è quella di concedere ad un proprio dipendente l’auto ad uso promiscuo. La promiscuità è intesa come assegnazione del veicolo al dipendente, non necessariamente il medesimo, per la maggior parte del periodo di imposta ovvero 184 giorni se si fa riferimento all’anno solare (anche non consecutivi). Il corrispettivo derivante dall’utilizzo dell’autovettura viene definito fringe benefit.

Ai sensi dell’articolo 164, comma 1, lett. b-bis) del TUIR, gli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, beneficiano di una percentuale di deducibilità delle spese pari al 70%, senza limiti di costo di acquisizione riferiti al mezzo. In particolare, il limite del 70% si applica sia al costo di acquisizione del veicolo, qualunque sia il titolo di detenzione (acquisto, leasing, noleggio), sia alle spese di impiego (carburante, pedaggio, assicurazione ecc.). Relativamente poi al requisito della maggior parte del periodo di imposta, la circolare del Ministero delle Finanze n. 48 del 10 febbraio 1998, par. 2.1.2.1 ha chiarito che, se l’auto è acquistata in corso d’anno, la stessa deve essere assegnata per la maggior parte del periodo di possesso. Quindi se, ad esempio, l’acquisto è avvenuto il 1° ottobre 2020 e l’assegnazione il 15 dello stesso mese, l’assegnazione si considera effettuata per la maggior parte del periodo di possesso (78 giorni su 92) e quindi la condizione è rispettata.

L’assegnazione dell’auto al dipendente in uso promiscuo (ossia per motivi sia lavorativi che personali) determina in capo allo stesso un compenso in natura da assoggettare a tassazione ordinaria in ciascun periodo di paga. Per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020, continua a costituire fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto o corrisposto dal dipendente (art. 51, c. 4, lett. a, del TUIR).

Per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020, relativi a veicoli di nuova immatricolazione, si applicano invece le nuove percentuali previste dalla Legge di Bilancio 2020, correlate al livello di emissioni di anidride carbonica (C02)

L’azienda può applicare al dipendente una trattenuta calcolata forfettariamente così come stabilito dalla nuova Legge di Bilancio 2020 pocanzi menzionata.

In tale ipotesi operativamente l’impresa può quindi:

  • concedere al dipendente l’uso privato dell’auto ed inserire il fringe benefit nella busta paga del medesimo;
  • addebitare al dipendente un corrispettivo per l’uso dell’auto con emissione di fattura.

In questo ultimo caso il corrispettivo per l’uso del mezzo sarà soggetto ad Iva ed il pagamento della fattura dovrà avvenire entro la fine dell’esercizio, in due modalità operative: attraverso una trattenuta in busta paga o direttamente mediante bonifico.

Le scelte poste in essere determinano un riflesso differente anche in tema di detrazione IVA: infatti, nel primo caso, poiché l’auto viene concessa anche ad uso privato, l’IVA per l’acquisto e la gestione del veicolo sarà detraibile nel limite del 40%.

Mentre, nel secondo caso, l’uso privato sconta il pagamento di un corrispettivo che a sua volta è soggetto ad IVA. Poiché tale corrispettivo deve intendersi relativo al solo utilizzo privato, ne consegue che quindi l’IVA pagata in acquisto o in merito alle spese che riguardano il veicolo è relativa al solo uso aziendale e quindi essa diverrà detraibile per l’intero importo.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è il trattamento fiscale relativo ai redditi in natura a capo degli amministratori. Esempi di compensi in natura degli amministratori sono i seguenti:

  • auto di proprietà o in leasing o a noleggio dell’azienda concessa gratuitamente;
  • alloggio di proprietà o in leasing o in affitto dell’azienda concesso gratuitamente;
  • altri compensi in natura.

L’art.50 del TUIR disciplina il trattamento fiscale del reddito in natura in capo agli amministratori e, nella fattispecie, stabilisce che lo stesso costituisce reddito imponibile per quest’ultimo.

Di fatto la società concedente potrà dedurre integralmente dal reddito d’impresa tutte le spese relative all’autoveicolo fino a concorrenza del fringe benefit assegnato all’amministratore e seguire la disciplina prevista dall’articolo 164, comma 1, lett. b) del TUIR per la parte eccedente.

Sonia Tedesco – Centro Studi CGN