In prossimità della scadenza e a giochi ormai conclusi, arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni. Con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, i tecnici del fisco, nel solco della consolidata prassi delle risposte ai quesiti, illustrano la propria posizione su temi lungamente dibattuti tra gli addetti ai lavori. Passiamo in rassegna le risposte più significative.
Per quanto concerne il concetto di fatturato, si segnalano le seguenti risposte:
- Le spese anticipate in nome e per conto del cliente ex articolo 15 Dpr 633/1972 non devono essere considerate ai fini del computo per la determinazione del fatturato. I rimborsi spese addebitati in fattura al committente vanno, invece, considerati nel concetto di fatturato.
- Nel concetto di fatturato vanno incluse anche le somme di cui all’articolo 13, comma 5, del Dpr 633/1972 relative alla cessione di beni “per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di 21 indetraibilità oggettiva” (ad esempio, cessione di un’autovettura la cui IVA sull’acquisto è stata detratta al 40%).
- Il contributo integrativo previdenziale di rivalsa addebitato al committente rientra nel calcolo del “fatturato” poiché trattasi di somma imponibile ai fini IVA. Lo stesso contributo deve essere escluso dalla nozione di “compensi”.
- In relazione all’estromissione/assegnazione ai soci di beni immobili, l’Agenzia rende noto che, seppure le suddette operazioni ai fini delle imposte dirette risultino assimilabili alla cessione di beni ai soci e, in talune ipotesi, vadano anche incluse nel campo di applicazione dell’IVA, gli importi non risultano riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto Sostegni.
- Ai fini della determinazione del fatturato vengono confermate le indicazioni fornite in occasione del contributo del decreto Rilancio. In particolare, anche per i contribuenti in regime forfettario, per il calcolo del fatturato vale la data di effettuazione dell’operazione. Stesso orientamento per i contribuenti che adottano il regime di IVA per cassa. In buona sostanza, i contribuenti devono fare riferimento alla data della fattura oppure alla data del corrispettivo. In caso di fattura differita si fa riferimento alla data del DDT.
L’indennità di maternità non concorre alla determinazione del fatturato, né alla soglia di ricavi, anche ove volontariamente fatturata, poiché si tratta di somma non riconducibile ad alcun compenso.
L’Agenzia chiarisce altresì che i contributi a fondo perduto di cui al decreto Sostegni nonché i contributi erogati nelle precedenti occasioni a fronte della pandemia non rilevano ai fini della determinazione della soglia di euro 65.000 per il regime forfetario (art. 1 comma 54 della L. 190/2014), né ai fini della verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata (art. 18 comma 10 del DPR 600/73) di euro 700.000 per le cessioni di beni e di euro 400.000 per le prestazioni di servizi.
In merito ai requisiti per l’accesso, vengono forniti chiarimenti riguardo al computo dei contributi a fondo perduto ricevuti nel 2020. Tali misure non sono equiparabili ai contributi in conto esercizio “ordinari”, in quanto non attuano una determinata politica fiscale, ma hanno la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia da COVID 19. Per via dell’eccezionalità di tali contributi, l’Agenzia ritiene che i vari contributi a fondo perduto erogati come il bonus affitti o i crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e la sanificazione fino al decreto “Sostegni”:
- non concorrano alla determinazione della soglia dei ricavi per l’accesso;
- non rilevino ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio;
- non debbano essere inclusi tra i ricavi di cui alle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali ai fini del calcolo dell’agevolazione.
Un ultimo chiarimento tra quelli più interessanti, riguarda i corrispettivi decommercializzati delle associazioni sportive dilettantistiche. L’Agenzia riferisce che, ai fini della determinazione dei ricavi per poter fruire del CFP, gli enti non commerciali devono considerare i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES escludendo dal computo i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 148 TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN