Decreto sostegni bis: novità per il lavoro

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge del 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, entrano in vigore le disposizioni del tanto atteso Decreto Sostegni bis. Di seguito sintetizziamo le principali novità in materia di lavoro.

Trattamenti di integrazione salariale

I datori di lavoro privati destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria Covid-19, che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono presentare:

  • domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria;
  • per una durata massima di 26 settimane;
  • nel periodo compreso tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021;
  • senza pagamento della contribuzione addizionale.

In tale contesto, non trovano applicazione le disposizioni relative alla durata massima complessiva del trattamento fissata in 24 mesi nell’arco di un quinquennio mobile prevista per ciascuna unità produttiva e alle causali di intervento della CIGS (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa ovvero contratto di solidarietà).

È necessaria la preventiva stipulazione di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto (26 maggio 2021), finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

Inoltre, per i datori di lavoro privati che possono accedere ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria Covid-19 che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (ex D.Lgs. n. 148/2015) sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.

Nei confronti di tali soggetti si applica il cosiddetto blocco dei licenziamenti per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 (licenziamento collettivo e procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e procedure in corso dinnanzi all’ITL competente).

Indennità di disoccupazione NASpI

A partire dal 26 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per le indennità di disoccupazione NASpI non si applica la riduzione del 3% prevista per ciascun mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione della stessa indennità.

Dal 1° gennaio 2022 l’importo della prestazione è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Contratto di espansione

A partire dalla data di entrata in vigore del Decreto, per le imprese che, nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, intendano stipulare, in sede governativa, un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, devono possedere in organico almeno 100 unità lavorative.

Contratto di rioccupazione

Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, è istituto il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione.

Ai fini dell’assunzione con il contratto di rioccupazione, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

  • il contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova;
  • è necessario definire, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento di durata pari a 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Al termine del periodo di inserimento, le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine.

Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nei confronti di datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di ricollocazione è riconosciuto:

  • per un periodo massimo di 6 mesi;
  • l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail;
  • nel limite massimo di importo pari a 6.000€ su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
  • resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Indennità a favore di lavoratori stagionali, del turismo e delle spettacolo

A favore dei soggetti già beneficiari delle indennità di cui al Decreto Sostegni, è riconosciuta un’ulteriore indennità una tantum di importo pari a 1.600€.

Medesima indennità è riconosciuta anche ai seguenti soggetti che soddisfano determinati requisiti stabiliti dal D.L. n. 73/2021:

  • lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali ovvero ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori;
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Indennità a favore di collaboratori sportivi

La società Sport e Salute s.p.a. eroga, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, un’indennità complessiva  di importo massimo pari a 1.600€ modulata in base ai compensi percepiti in conseguenza del rapporto di collaborazione nell’anno 2019.

Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio

Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a decorrere dal 26 maggio 2021 è riconosciuto:

  • l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico;
  • fruibile entro il 31 dicembre 2021;
  • nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021;
  • con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail;
  • ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ai datori di lavoro che beneficiano del predetto esonero, si applicano, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni in materia di divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamenti collettivi. La violazione delle disposizioni in materia di licenziamenti comporta la revoca dell’esonero contributivo con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Differimento dei termini per i versamenti contributivi

Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e commercianti, con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo

A favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo sono riconosciute le seguenti tutele:

  • indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, a condizione che possano far valere almeno 40 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’insorgenza dell’evento morboso;
  • assicurazione presso l’Inail, con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • previste ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001(Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2022, indennità, erogata dall’Inps, a seguito di disoccupazione involontaria, in presenza di determinati requisiti indicati dal Decreto.

Indennità per lavoratori del settore agricolo e delle pesca

Agli operai agricoli a tempo determinato è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 800€, in presenza dei seguenti presupposti:

  • nel 2020, devono aver effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • al momento della presentazione della domanda non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ovvero titolari di pensione.

La domanda per l’indennità è presentata all’Inps entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Inoltre, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione Separata, è riconosciuta un’indennità di 950€ per il mese di maggio 2021.

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo

L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro e per la mensilità relativa a febbraio 2021 è riconosciuto:

  • alle aziende appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo (attività di coltivazione di uva, produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d., produzione di vino spumante e altri vini speciali, produzione di birra, attività di alloggio connesse alle aziende agricole, attività di ristorazione connesse alle aziende agricole);
  • agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.

L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di eventuali altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità

Ai fini della corresponsione dell’indennità di ultima istanza, per i liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai Decreti Legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell’assegno di invalidità, comunque esso sia denominato, è equiparato al medesimo assegno.

I lavoratori in possesso dei requisiti sopra specificati, che non abbiano avuto accesso all’indennità di ultima istanza alla data di entrata in vigore del Decreto, possono presentare domanda per la corresponsione della medesima indennità entro il 31 luglio 2021.

Reddito di emergenza

Per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori 4 quote di reddito di emergenza, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, in aggiunta a quanto già previsto dal Decreto Sostegni.

Ciascuna quota è determinata in un ammontare pari a 400 €, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 €.

L’importo della quota potrà essere ulteriormente innalzato fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

La domanda per le quote di Rem deve essere presentata all’Inps entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato