Il Decreto Sostegni dispone un ulteriore periodo di tutela a favore dei lavoratori dipendenti cosiddetti fragili. Sintetizziamo i chiarimenti operativi su assenza equiparata al ricovero ospedaliero, su certificati durante quarantena e permanenza domiciliare e su sorveglianza sanitaria eccezionale.
Sono considerati lavoratori fragili i lavoratori in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali che attesta una condizione di rischio derivante da:
- immunodepressione;
- esiti da patologie oncologiche ovvero dallo svolgimento delle relative terapie salvavita.
In aggiunta a tali soggetti sono considerati fragili anche i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizioni di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La tutela inizialmente introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 prevedeva l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro dei seguenti soggetti al ricovero ospedaliero.
Con proprio Messaggio del 24 giugno 2020, n. 2584, l’Inps ha chiarito in merito che il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, ai fini del riconoscimento della tutela.
Il medico curante è infatti tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio di cui si tratta.
La Legge di Bilancio 2021 ha, tuttavia, previsto che a partire dal 1° gennaio 2021 non è più necessario che il medico redattore del certificato di malattia indichi gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
In tal modo il Legislatore ha voluto semplificare il riconoscimento delle tutele a favore dei lavoratori a causa dell’emergenza Covid-19.
L’Inps territorialmente competente verifica la certificazione prodotta per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, acquisendo eventualmente ulteriore documentazione dal lavoratore ai fini della definizione della pratica.
La tutela è stata di volta in volta prorogata a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica.
In particolare, l’Inps con proprio Messaggio del 23 aprile 2021, n. 1667 ha chiarito che, per l’anno 2020, la tutela è concessa fino al 31 dicembre 2020, riconoscendo in tal modo la tutela anche per il periodo 16 ottobre – 31 dicembre 2020.
Da ultimo, il Decreto Sostegni proroga fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero prescritto dalle competenti autorità sanitarie ovvero dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata della condizione di fragilità, nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
Infatti, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 26 del D.L. n. 18/2020 i lavoratori fragili, fino al 30 giugno 2021, svolgono di norma la propria attività lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Il Decreto Legge n. 41/2021 specifica, inoltre, come il periodo di assenza dal lavoro dei suddetti prestatori di lavoro non sia computabile ai fini del periodo di comporto.
Per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità grave, è stato altresì precisato che il predetto periodo di assenza non è rilevante ai fini dell’erogazione di somme corrisposte dall’Inps a titolo di indennità di accompagnamento.
A favore dei lavoratori fragili è inoltre prevista l’ulteriore tutela della sorveglianza sanitaria eccezionale.
La disciplina è contenuta nell’articolo 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 più volte modificato, da ultimo mediante il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 il quale ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio e, di conseguenza, anche tutte le disposizioni connesse a tale termine.
Rientrano in queste ultime disposizioni anche quelle relative alla sorveglianza sanitaria eccezionale.
Pertanto, fino al 31 luglio 2021, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19 ovvero da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
I datori di lavoro che ai sensi del Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) non sono tenuti alla nomina del medico competente ai fini della sorveglianza sanitaria, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, possono richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.
Il medico competente incaricato potrà quindi accertare l’idoneità o meno alla mansione specifica del lavoratore, tenuto conto della documentazione accertante le condizioni di fragilità del lavoratore sottoposto a visita.
L’eventuale inidoneità alla mansione così accertata non può in ogni caso giustificare un eventuale recesso da parte del datore dal rapporto di lavoro.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato