È tempo di bilanci, di determinazione delle imposte e di distribuzione degli utili. Su quest’ultimo argomento ci soffermiamo per approfondire gli adempimenti previsti e rispondere alla questione relativa alla registrazione del verbale di approvazione del bilancio che distribuisce gli utili in una società trasparente ex art.115 Tuir.
Secondo le indicazioni civilistiche, ai sensi dell’art. 2433 c.c, la distribuzione dell’utile ai soci deve essere deliberata dall’assemblea che approva il bilancio d’esercizio. Oltre alla distribuzione dell’utile dell’esercizio, è possibile ripartire tra i soci anche gli utili di precedenti esercizi riportati a nuovo nonché le riserve di utili disponibili.
L’Agenzia delle Entrate, nel documento di prassi n. 18/E/2013, ha avuto modo di precisare che:
- il verbale di approvazione del bilancio che prevede la distribuzione di utili di esercizio è soggetto a registrazione in termine fisso;
- i verbali di approvazione del bilancio scontano l’imposta di registro secondo le indicazioni di cui alla lett. d) dell’art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/8653, in quanto configurano assegnazioni, atteso che tale norma comprende tutte le assegnazioni ai soci, sia effettuate durante lo svolgimento dell’attività che alla sua liquidazione.
Una volta approvato il bilancio, l’assemblea si esprime anche in merito alla distribuzione degli utili ai soci. Su quest’ultimo aspetto sarà necessario osservare i seguenti adempimenti:
- riportare il verbale di distribuzione degli utili nel libro dei verbali di assemblea oppure delle decisioni dei soci;
- predisporre 2 copie del verbale, firmate in originale, e applicare una marca da bollo di 16,00 euro ogni quattro facciate o 100 righi. In alternativa è possibile assolvere l’imposta di bollo tramite F24, codice tributo 1552, indicando nella sezione anno di riferimento quello di formazione dell’atto;
- effettuare il versamento dell’imposta di registro in misura fissa di euro 200,00 tramite mod. F24, mediante codice tributo 1550, oppure mod. F23, utilizzando il codice tributo 109T, causale RP, anno di riferimento relativo alla formazione dell’atto;
- entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio che delibera anche la distribuzione degli utili, il verbale dovrà essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate, mediante predisposizione del modello 69, allegando le 2 copie del verbale con imposta di bollo assolta, nonché la ricevuta del versamento dell’imposta di registro;
- entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, la delibera che prevede anche la distribuzione degli utili dovrà essere depositata presso il registro delle imprese della Camera di Commercio competente, insieme ai documenti che compongono il bilancio;
- nella pratica di deposito del bilancio, le istruzioni delle Camere di Commercio prevedono la dimostrazione dell’avvenuta registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. A tal fine, è necessario allegare la copia scansionata del verbale recante il timbro di registrazione dell’Agenzia delle Entrate oppure la copia informatica del verbale con la seguente dicitura “Registrazione effettuata presso l’ufficio delle Entrate di… in data… al numero…” (in subordine “in corso di registrazione” se il numero non è stato ancora assegnato).
Tali regole non mutano se la società che distribuisce gli utili è una società in cui è stata fatta l’opzione per la trasparenza ex art. 115 del TUIR. L’art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 trova applicazione per tutte le “società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole”. Si ritiene che l’opzione per la trasparenza non sia in grado di incidere sull’obbligo di registrazione e tassazione del verbale di approvazione del bilancio e distribuzione dell’utile. Nella stessa norma in commento non si rileva alcun riferimento alle modalità di tassazione diretta della società che distribuisca gli utili. Se ne deve dedurre che la scelta della trasparenza ex art. 115 TUIR non esplica effetti circa l’obbligo di registrazione con versamento dell’imposta di registro del verbale di approvazione del bilancio.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN