Integratori alimentari: IVA ridotta solo dopo l’analisi della composizione

Gli integratori alimentari non sono prodotti che beneficiano automaticamente dell’aliquota IVA ridotta: occorre il parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con le risposte n. 332, n. 333 e n. 334 pubblicate il giorno 11 maggio 2021 sul proprio sito web. Vediamo di cosa si tratta.

Si parla molto spesso di integratori alimentari e di effetti benefici sulla salute. In questi ultimi giorni se ne parla anche dal punto di vista fiscale, in merito all’applicazione dell’IVA ridotta sulla loro cessione.

Prima di entrare nel vivo dell’argomento, chiariamo cosa sono gli integratori alimentari. Le linee guida del Ministero della Salute definiscono gli integratori alimentari come prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali vitamine, minerali, e/o altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.

Per essere qualificato come integratore alimentare un prodotto non deve essere caratterizzato da un profilo terapeutico o profilattico il cui effetto si concentri su precise e specifiche funzioni dell’organismo umano o che possa applicarsi nella prevenzione o cura di una malattia o stato psicologico.

Fatta questa doverosa premessa, facciamo una sintesi delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione dell’IVA ridotta sulle cessioni di integratori alimentari.

Risposta n. 332 dell’11 maggio 2021

La cessione di un integratore alimentare (nello specifico un integratore energetico a base di carboidrati e caffeina, indicato per chi fa sport) è da ritenersi soggetta ad aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui i suoi componenti siano riconducibili ai prodotti indicati nella Tabella A, parti II, II-bis o III allegata al D.P.R. 633/72, cui consegue l’applicazione dell’aliquota IVA del 4%, del 5% o del 10%.

Nel caso specifico, il prodotto in esame rientra tra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura” (vd. ex 2107), le cui cessioni sono soggette all’aliquota IVA ridotta al 10%, ai sensi del punto 80) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72.

L’applicazione dell’IVA ridotta è decisa caso per caso in base alla classificazione doganale del prodotto rilasciata dietro esplicita richiesta, dopo che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ne ha analizzato la relativa composizione.

Risposta n. 333 dell’11 maggio 2021

Con la risposta n. 333 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le cessioni di un integratore alimentare fonte di calcio e di un integratore di vitamina D3 per il rafforzamento del sistema immunitario destinato ai bambini, scontano l’aliquota IVA ridotta.

Nella risposta viene precisato che gli integratori alimentari non sono prodotti che beneficiano automaticamente dell’IVA ridotta, in quanto si tratta di beni non previsti in nessuna delle parti della Tabella A, allegata al D.P.R. 633/72. Anche per questi due prodotti, come nella risposta n. 332, l’applicazione dell’IVA ridotta è decisa caso per caso, in base al parere tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha analizzato la composizione del prodotto.

Secondo il parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, questi prodotti, in ragione della loro specifica composizione, si classificano come “preparazioni alimentari diverse” alla voce 21.06 “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e al codice NC 21069092. Sulla scorta di quanto evidenziato, viene confermato che si possa applicare l’aliquota ridotta nella misura pari al 10% ai sensi della Tabella A, parte III, punto 80, del D.P.R. 633/72.

Risposta n. 334 dell’11 maggio 2021

Scontano l’aliquota ridotta al 10% anche le cessioni di un integratore di proteine concentrate da albume d’uovo arricchito con vitamine e minerali, commercializzato ai gusti neutro, cacao e vaniglia.

Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha precisato ancora una volta che l’aliquota IVA ridotta è decisa caso per caso, in base al parere tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Dal momento che tale parere tecnico ha ritenuto che il prodotto in questione possa essere riclassificato alla voce SA 2106 “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e più precisamente alla sottovoce NC 2106 1020 90 che comprende i concentrati di proteine, le cessioni possono essere assoggettate ad aliquota IVA ridotta ai sensi del punto 80) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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