Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2020 è stata prorogata fino al 31 dicembre dello stesso anno la possibilità di usufruire della detrazione del 65% su un limite massimo di 60.000,00 € sulle spese sostenute per l’installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Pannelli solari: cosa sono?
Il pannello solare termico è un dispositivo che permette la conversione della radiazione solare in energia termica. L’energia trasformata può essere utilizzata successivamente per un uso ulteriore, quale, la produzione di acqua calda sanitaria o il riscaldamento dell’abitazione. L’energia così prodotta, oltre che essere utilizzata per un uso interno (con conseguente risparmio in bolletta), potrà anche essere venduta, per la parte in eccesso, a terzi.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda sono assimilabili ai pannelli solari e lo stesso si può affermare per quelli utilizzati per la produzione combinata di energia elettrica e termica per la sola parte riferibile alla produzione di energia termica (Risoluzione n.12/E del 7 febbraio 2011).
Le spese detraibili
Rientrano tra le spese per le quali è possibile beneficiare della detrazione, oltre a quelle sostenute per la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature fondamentali per la realizzazione a regola d’arte dell’impianto, anche quelle relative le opere idrauliche e murarie.
Le spese ammissibili ricomprendono anche quelle relative alle prestazioni professionali richieste per la predisposizione del progetto e quelle destinate a opere provvisionali e accessorie all’intervento.
Per attestare la detraibilità dell’intervento concernente l’installazione dei pannelli solari è richiesto:
- un termine minimo di garanzia, il quale è di 5 anni per i pannelli e i bollitori e di 2 anni per gli accessori e i componenti tecnici;
- che i pannelli possiedano una certificazione di un organismo di un Paese dell’Unione Europea o della Svizzera di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976.
È inoltre necessario sottolineare che l’installazione dei pannelli solari sia effettuata su edifici esistenti. La stessa Agenzia delle entrate ha chiarito a tal proposito che i nuovi edifici e quelli in costruzione sono esclusi dal beneficio.
La documentazione richiesta
Per poter beneficiare della detrazione su tali spese si rende essenziale essere in possesso della seguente documentazione:
- documento di spesa attestante le spese sostenute e la ricevuta del bonifico con la quale si è provveduto al pagamento. Anche per tali spese sarà necessario che quest’ultimo sia un bonifico dedicato, avente nella causale gli estremi della norma agevolativa e il codice fiscale del beneficiario della detrazione e del destinatario del pagamento;
- comunicazione ENEA e ricevuta di presentazione della stessa contenente il codice CPID;
- asseverazione redatta dal tecnico abilitato (a tal proposito è di fondamentale importanza fare attenzione alle novità introdotte a partire dal 6 ottobre 2020);
- schede tecniche dei collettori installati.
È possibile beneficiare del cosiddetto Superbonus 110%?
Il singolo intervento di installazione di un impianto solare termico non permette di poter beneficiare della detrazione del 110%. È necessario che questa opera venga eseguita contemporaneamente ad altri lavori rientranti nella categoria degli interventi trainanti. Ne fanno parte:
- interventi di isolamento termico;
- sostituzioni di impianti di climatizzazione per il condominio;
- sostituzione di impianti di climatizzazione per edifici singoli.
Si ricorda che le spese che possono beneficiare di tale agevolazione sono esclusivamente quelle sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Chiara Leschiutta – Centro Studi CGN