I contribuenti che, dal 1° gennaio 2018, hanno sottoscritto una polizza casa contro gli eventi calamitosi possono usufruire della detrazione del 19% del premio versato, senza alcun limite e senza franchigia alcuna, inserendo la spesa al rigo E8-10 codice 43 del Modello 730/2021.
Quali sono gli eventi consideranti calamitosi?
Con eventi calamitosi si intendono tutti gli eventi naturali catastrofali, come piogge, alluvioni, inondazioni, uragani, terremoti, incendi, frane, grandine, nevicate o anche eruzioni vulcaniche.
Vediamo poi insieme quali devono essere i requisiti necessari per non perdere la detrazione.
Innanzitutto, godono della detrazione le polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018. Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche quelle di rinnovo (che deve avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2018) del contratto preesistente alle stesse condizioni, in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto.
Restano escluse dalla detrazione le polizze pluriennali stipulate prima del 1° gennaio 2018, almeno fino alla relativa scadenza naturale.
In caso di polizze “multirischio”, invece, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.
Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. Nel caso in cui il condominio comprenda anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, l’agevolazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.
La detrazione è riferita ad unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, ad esclusione degli immobili di categoria A10.
Attenzione, però, la detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.
Chi può godere della detrazione?
Beneficia della detrazione il contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferita al bene, anziché alla persona.
Quali sono i documenti da controllare e conservare per poter accedere alla detrazione?
Il contribuente-contraente, per poter godere della detrazione, dovrà conservare copia del contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti e l’importo detraibile.
Ci sono, però, delle novità che il contribuente non deve dimenticare. In particolare:
- l’art. 119 del Decreto Rilancio ha disposto l’aumento della misura della detrazione al 90% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi Sisma bonus ed Ecobonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110%, c.d. Superbonus. Per usufruire di questa nuova agevolazione, sarà necessario compilare il rigo E8-10 codice 81 del Modello 7310/2021. Non è possibile, tuttavia, fruire di questa agevolazione per gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
- Il comma 679 della Legge di Bilancio 2020 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’obbligo del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, degli oneri di cui all’art.15 del TUIR, per fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% consentita anche da altre disposizioni normative.
Il contribuente quindi, per non perdere la detrazione, dovrà dimostrare di aver sostenuto il pagamento del premio tramite bonifico bancario o postale o altri mezzi di pagamento tracciabili, quali carte di debito e carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari o altri strumenti di pagamento tracciabili.
Eva Barbon – Centro Studi CGN