Ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza che avviano un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del RdC è riconosciuto un beneficio aggiuntivo nel limite di 780 €. Chiariamo chi sono i soggetti beneficiari, quali sono i requisiti di spettanza e come si richiede il beneficio.
A prevederlo è l’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019.
Chi sono i beneficiari?
Per poter usufruire del beneficio addizionale, il richiedente deve cumulativamente:
- appartenere ad un nucleo beneficiario di Rdc in corso di erogazione;
- aver, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc:
- intrapreso un’attività lavorativa autonoma e/o libera professione;
- intrapreso un’attività d’impresa individuale o d’impresa familiare;
- sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
- non aver, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale:
- cessato un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale;
- sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
- non appartenere ad un nucleo familiare che ha già usufruito del beneficio addizionale;
- aver comunicato regolarmente l’avvio dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 3, comma 9, del decreto-legge n. 4/2019.
Come si richiede il beneficio addizionale?
Il beneficio addizionale, per coloro che sono già beneficiari di Rdc e che hanno comunicato regolarmente l’avvio dell’attività, si richiede attraverso una comunicazione all’INPS mediante un nuovo modello “COM Esteso”.
A quanto ammonta il beneficio addizionale?
Il beneficio addizionale ammonta a 6 mensilità del Rdc nei limiti di 780 € mensili.
L’erogazione del beneficio avviene in un’unica soluzione entro il secondo mese successivo alla domanda attraverso:
- accredito sul conto corrente indicato in sede di domanda con il nuovo modello “COM Esteso”;
- bonifico domiciliato.
Revoca e restituzione del beneficio addizionale
Il beneficio addizionale può essere revocato e quindi restituito nel caso in cui:
- l’attività oggetto del beneficio cessi prima dei dodici mesi dall’avvio della stessa o nel caso in cui il beneficiario abbia ceduto la propria quota di capitale sociale entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota stessa;
- il beneficio Rdc, in corso di erogazione al momento della richiesta del beneficio addizionale, venga revocato secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 4/2019;
- il beneficiario si trovi nelle ipotesi di decadenza del Rdc secondo quanto previsto dall’art. 7 del decreto-legge n. 4/2019, o sia soggetto a provvedimento dell’autorità giudiziaria secondo l’art. 7 ter dello stesso decreto-legge.
Marica Isola – Centro Studi CGN