Ripartono le notifiche di avvisi bonari: ecco la priorità che seguirà l’Agenzia delle Entrate

Ripartono le notifiche degli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate, con priorità a quelli interessati dalla sanatoria.

Come noto, l’art. 5 del Decreto Sostegni (DL n. 41/2021) ha introdotto la possibilità di pagare, senza aggravio di sanzioni e somme aggiuntive, tutte le somme a debito risultanti negli avvisi che l’Agenzia delle Entrate invierà con riferimento agli anni d’imposta 2017 e 2018. La possibilità di sanare in maniera agevolata il debito riguarda esclusivamente gli importi dovuti a seguito del controllo automatizzato (art. 36-bis D.P.R. n.600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) eseguito sulle dichiarazioni dei Redditi, Irap, Iva e sostituti d’imposta e, soprattutto, interessa soltanto i contribuenti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021, che hanno subito nel periodo d’imposta 2020 una riduzione maggiore del 30% rispetto al periodo d’imposta 2019 come risultante dal volume d’affari IVA oppure ricavi/compensi.

Ma come verranno inviate tali comunicazioni, che ordine cronologico di notifica verrà seguito?

A chiarirlo è stato il Provvedimento del 6 aprile scorso dell’Agenzia delle Entrate.

L’Amministrazione seguirà un criterio di “ragionevolezza” amministrativa che terrà conto dei carichi di lavoro dei propri funzionari. Infatti, il punto 3.2 del Provvedimento dice con chiarezza che “la notificazione degli atti e l’invio delle comunicazioni saranno distribuiti tenendo conto anche delle notificazioni degli atti, degli invii delle comunicazioni e della messa a disposizione degli inviti elaborati dopo il 31 dicembre 2020, e dei tempi necessari all’espletamento degli adempimenti propedeutici al regolare esercizio delle attività di riscossione”.

A tale regola generale potrà essere applicata qualche deroga. Il riferimento è ai casi di indifferibilità e urgenza (quando per il perfezionamento degli adempimenti fiscali è richiesto il contestuale versamento dei tributi) e alle notifiche degli avvisi che possono beneficiare della definizione agevolata prevista dal Decreto Sostegni. Tali tre casi potrebbero pertanto avere una precedenza sugli altri.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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